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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34543/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea per tentato furto aggravato, con pena ritenuta di giustizia. I motivi dedotti erano due: il primo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'istituto della desistenza volontaria; il secondo censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, perché meramente reiterativo delle argomentazioni già esaminate e disattese in appello, e quindi privo di specificità. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era priva di evidenti illogicità e non era necessario che il giudice di merito considerasse analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e realmente critico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre argomentazioni già dedotte in appello e già disattese senza confrontarsi con la ratio decidendi.
  • La deduzione della mancata applicazione della desistenza volontaria, se formulata in modo meramente reiterativo e non confrontata con le argomentazioni della sentenza impugnata, non supera il vaglio di specificità richiesto in sede di legittimità.
  • La censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è scrutinabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge; non è richiesto che il giudice di merito confuti tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiNullità processuale

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