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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20766/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Caria impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva condannato per due tentati furti (capo A: 7/7/2018, quattro confezioni di polpo surgelato valore euro 55,60, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 3 c.p.; capo B: 21/8/2018, confezioni di profumo valore euro 254,00, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 c.p.). Le doglianze principali erano: I) per il capo B la procedibilità era mutata in querela e quindi la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare il non doversi procedere per carenza di querela; II) la declaratoria di improcedibilità sul capo B avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a riesaminare il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. con riferimento al capo A, posto che il diniego dell'attenuante era basato sul valore della merce contestata al capo B.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che il reato indicato al capo B sia improcedibile per difetto di querela in conseguenza della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (che ha reso il delitto perseguibile a querela della persona offesa ai sensi dell'art. 624, ultimo comma, c.p.), applicando la novella favorevole anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo B) per carenza di querela. Inoltre ha annullato con rinvio la sentenza rispetto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio: la motivazione dei giudici di merito aveva escluso l'attenuante unicamente sul presupposto del valore della merce riferito al capo ormai improcedibile, ragion per cui la valutazione va rifatta dalla Corte d'appello in diversa composizione. Per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 3 c.p.

    Aggravante applicata dalla Corte di merito al fatto relativo al capo A (uso di violenza sulle cose); citata come elemento aggravante della fattispecie originaria

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    Aggravante applicata dalla Corte di merito al fatto relativo al capo B (altre circostanze aggravanti previste dalla norma)

  • art. 624, ultimo comma c.p.

    "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)"

    La novella introdotta dal d.lgs. 150/2022 ha trasformato il regime di procedibilità rendendo il reato perseguibile a querela; la Corte ha ritenuto applicabile retroattivamente la disposizione favorevole ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore, laddove non ricorreva querela.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)

    Dispositivo che ha modificato il regime di procedibilità dell'art. 624 c.p.; la Corte lo ha considerato norma favorevole applicabile anche ai fatti anteriori all'entrata in vigore.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante invocata dal ricorrente: la Corte di legittimità ha ritenuto che la valutazione effettuata dalla Corte d'appello fosse viziata perché fondata sul valore della merce relativo al capo B ormai improcedibile e ha disposto il rinvio per nuovo esame.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Citato dalla Corte come principio interpretativo per regolare il rapporto tra norme che modificano la procedibilità: la disposizione è stata richiamata per giustificare l'applicazione della norma più favorevole anche ai fatti anteriori.

Massime di principio

  • Se una norma successiva rende un reato perseguibile a querela, occorre verificare la presenza della querela anche per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore: se la novità è favorevole all'imputato, può trovare applicazione retroattiva.
  • Quando una o più imputazioni diventano improcedibili per difetto di querela, la declaratoria di improcedibilità può comportare l'annullamento senza rinvio per quelle imputazioni e al contempo richiedere la revisione del trattamento sanzionatorio per le restanti imputazioni.
  • Il riconoscimento o diniego di circostanze attenuanti non può fondarsi su elementi riferibili a fattispecie dichiarate poi improcedibili: se la motivazione del diniego si basa su tali elementi, la decisione va riesaminata.
  • In caso di cambiamenti del regime di procedibilità intervenuti in favore dell'imputato, il giudice deve applicare la norma più favorevole anche in mancanza di una specifica disposizione transitoria, salvo ragioni legali contrarie.
  • Se la declaratoria di improcedibilità incide sul complesso del trattamento sanzionatorio, il giudice di legittimità può annullare con rinvio la parte relativa alle circostanze e alla determinazione della pena, demandando al giudice di merito il nuovo esame.

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