Cassazione Penale, Ordinanza n. 13589/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. L'unico motivo deduceva il vizio di illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova e all'accertamento della responsabilità, sostanzialmente contestando la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito e l'attendibilità della persona offesa, anche con riferimento alla ricognizione fotografica. La Corte rileva però che la doglianza riproponeva in cassazione censure già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta esaustiva, traducendosi in una mera richiesta di rivalutazione del merito e dei dati probatori, non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era priva di vizi logici, perché aveva esplicitato le ragioni del convincimento del giudice di merito, ricostruendo il fatto e valorizzando gli elementi a sostegno dell'attendibilità della persona offesa, anche sulla base della ricognizione fotografica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già prospettate in appello e già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
- Il vizio di illogicità della motivazione è scrutinabile in cassazione solo quando la motivazione presenti effettive fratture logiche o manifeste incongruenze, non quando il ricorrente chieda una diversa lettura del materiale probatorio.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito né sostituire una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova.
- Quando il giudice di merito ha esposto in modo completo e coerente le ragioni della decisione, valorizzando specifici elementi probatori, il ricorso che si limiti a opporre una ricostruzione alternativa del fatto è inammissibile.
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