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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39252/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in relazione a una fattispecie rientrante nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Dal testo emerge che il ricorso censurava, in sostanza, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproponevano questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua e logico-giuridicamente corretta, e dunque non erano deducibili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite le censure perché dirette contro una motivazione di merito già completa e immune da vizi logici, soprattutto quanto al diniego delle attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva, valorizzando il recentissimo precedente specifico dell'imputato come indice di assenza di resipiscenza. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, nella forma lieve richiamata nel testo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • circostanze attenuanti generiche

    Non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi positivi di segno favorevole; il loro diniego può fondarsi su precedenti specifici e su elementi sintomatici di assenza di resipiscenza.

  • recidiva

    Il recente precedente specifico dell'imputato è stato ritenuto idoneo a giustificare il riconoscimento della recidiva e a escludere il beneficio delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di appello.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi l'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato, non essendo tali attenuanti un beneficio dovuto.
  • Un recente precedente specifico dell'imputato può legittimamente essere considerato indice di assenza di resipiscenza e base per il riconoscimento della recidiva, incidendo anche sul giudizio di meritevolezza delle attenuanti generiche.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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