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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39296/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per la violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione. Dal tenore dell'ordinanza emerge che il motivo di ricorso investiva l'elemento soggettivo del reato, sostenendone implicitamente l'insussistenza o comunque contestando la valutazione di merito compiuta dai giudici. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza impugnata aveva motivato in modo coerente sulla sussistenza del dolo generico e che il ricorrente non si era confrontato con tale motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito avesse correttamente affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo, configurato come dolo generico consistente nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione, irrilevanti i motivi personali addotti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La Corte richiama implicitamente la fattispecie di evasione, affermando che il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel reato di evasione il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria violazione del divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura o della detenzione senza la prescritta autorizzazione; i motivi personali dell'allontanamento non escludono, di per sé, il dolo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure di merito già disattese.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue ex lege la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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