Cassazione Civile, Sentenza n. 28695/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva dichiarato l'improcedibilità della sua domanda di rivendicazione (relativa a diritti reali) per non aver esperito il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal d.lgs. n. 28/2010. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di rivendicazione, ritenendo la mediazione incompatibile con il termine perentorio ex art. 669-octies c.p.c. La Corte d'appello, al contrario, dichiarò l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione. La ricorrente deduceva in Cassazione (1) che la mediazione fosse incompatibile con i procedimenti cautelari e con il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, e (2) in via subordinata che, se fosse stata ravvisata la nullità per mancato ordine di mediazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto comunque assegnare alle parti il termine di 15 giorni per attivare la mediazione prima di dichiarare l'improcedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo infondata l'eccezione di incompatibilità tra procedura di mediazione e inizio del giudizio di merito decorrente dall'art. 669-octies: la parte che ha ottenuto un sequestro giudiziario relativo a diritti rientranti nell'art. 5 d.lgs. 28/2010 non è esonerata dall'esperimento della mediazione) e ha accolto il secondo motivo. La Corte ha censurato la sentenza di appello perché, avendo dichiarato la nullità della prima sentenza per omissione del necessario ordine di esperire la mediazione, non poteva limitarsi a dichiarare l'improcedibilità senza prima rinnovare gli atti nulli: il giudice d'appello è obbligato ad assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e, solo successivamente, verificata l'effettiva esperibilità della condizione di procedibilità, procedere nel merito ovvero dichiarare l'improcedibilità. Perciò la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, per riesame conforme ai principi enunciati; ha disposto inoltre che la Corte d'appello provveda sulle spese di Cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 28/2010, art. 5 (commi rilevanti)
[l]o svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari
La disposizione consente la concessione di misure cautelari anche senza che sia già iniziata la mediazione, ma non esonera la parte dall'esperimento successivo della mediazione quando la controversia rientra nell'art. 5: la mediazione resta condizione di procedibilità del giudizio di merito e può impedire la decadenza per una sola volta (disciplinata nell'originaria formulazione dal sesto comma).
codice di procedura civile, art. 669-octies, comma 1
Fissa il termine perentorio (non superiore a 60 giorni) per l'inizio del giudizio di merito successivo alla concessione di provvedimenti cautelari conservativi; tale termine non determina automaticamente l'esonero dall'obbligo di mediazione per le controversie ricomprese nell'art. 5 d.lgs. 28/2010.
codice di procedura civile, art. 669-novies
Disciplina l'inefficacia della cautela qualora il giudizio di merito non sia instaurato nei termini prescritti; la Corte evidenzia che l'efficacia della cautela non equivale a esenzione dall'esperimento della mediazione.
d.lgs. n. 28/2010, art. 5 (sesto comma/ora art. 8 secondo comma)
Prevede che la comunicazione della domanda di mediazione impedisca la decadenza per una sola volta; la Corte ritiene che tale meccanismo possa trovare applicazione anche rispetto al termine perentorio ex art. 669-octies, impedendo la decadenza una volta che la domanda di mediazione sia comunicata alle controparti.
codice di procedura civile, art. 354
Regola la rimessione della causa al giudice a quo; la Corte osserva che, ove ricorra nullità del primo grado, il giudice d'appello non può disporre la rimessione ai sensi dell'art. 354 e deve invece rinnovare gli atti nulli e assegnare il termine per la mediazione.
codice di procedura civile, art. 702-bis
Norma richiamata in relazione al rito utilizzato per l'inizio del procedimento (ricorso ex art. 702-bis) ma la decisione riguarda la successiva conversione e la relazione con l'obbligo di mediazione.
artt. 24 e 111 Cost., art. 112 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione a profili di garanzia del processo e del diritto di tutela giurisdizionale; la Corte non ha ritenuto superare il principio della condizione di procedibilità della mediazione sulla base di tali censure nel caso concreto.
Cassazione, sentenza n. 12896/2021 (giurisprudenza)
Richiamata come principio di indirizzo secondo cui, se la sentenza di primo grado è nulla per omissione dell'ordine di esperire la mediazione (eccepita tempestivamente), il giudice d'appello deve rinnovare gli atti nulli e assegnare il termine per la mediazione prima di decidere sull'improcedibilità.
Massime di principio
- La concessione di misure cautelari conservativi (sequestro giudiziario ante causam) non esonera la parte dall'obbligo di esperire la mediazione quando la controversia rientra nelle materie indicate dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010.
- La previsione che la mediazione non precluda la concessione di provvedimenti urgenti non equivale a dispensare dalla successiva mediazione: la tutela cautelare e la condizione di procedibilità del merito sono autonome e coesistenti.
- Se il convenuto eccepisce tempestivamente l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e il giudice di primo grado omette di ordinare la mediazione, tale omissione può rendere nullo il processo di primo grado e la sentenza, impugnabile in appello e in Cassazione.
- Quando la nullità del primo grado è rilevata in sede di gravame, il giudice d'appello non può limitarsi a dichiarare l'improcedibilità: deve rinnovare gli atti nulli e assegnare alle parti il termine per presentare la domanda di mediazione, quindi verificare l'esistenza della condizione di procedibilità prima di decidere nel merito o dichiarare l'improcedibilità.
- La presentazione della domanda di mediazione e la sua comunicazione alle controparti possono, nei limiti previsti dalla normativa, impedire la decadenza dei termini processuali una sola volta; pertanto la mediazione può essere avviata entro il termine perentorio previsto dall'art. 669-octies purché si osservino le formalità di comunicazione.
- In situazioni simili è prudente che chi ottiene una misura cautelare promotore del giudizio di merito: (a) avvii tempestivamente la mediazione o, se ritiene incompatibilità, chieda espressamente al giudice di statuire prima sull'esaustività del termine; (b) se la controparte eccepisce l'omesso esperimento della mediazione, chiedere l'assegnazione del termine di 15 giorni per la promozione della domanda di mediazione prima che sia pronunciata l'improcedibilità.
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