Ordinanza n. 272/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01497/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sul merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica già fissata per il 19 marzo 2026.
Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 1497/2025, di reiezione del ricorso relativo alla procedura di gara CIG B435200401
Esito
Favorevole al resistente (controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. In considerazione della fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito, l'appellante ha successivamente rinunciato all'istanza cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara o i motivi di appello contro la sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare e la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza; nel caso concreto l'istanza è stata dichiarata improcedibile per la rinuncia dell'appellante e la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia all'istanza cautelare, determinata dalla fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
- La declaratoria di improcedibilità della sola istanza cautelare non definisce il merito dell'appello, che deve essere trattato all'udienza già fissata.
- In caso di rinuncia all'istanza cautelare, le spese della relativa fase possono essere compensate dal giudice.
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