Cassazione Penale, Ordinanza n. 40179/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo ha assolto dai capi 1 e 2 relativi all'omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA, ma ha confermato la sua responsabilità per il capo 3, rideterminando la pena in anni uno e mesi sei di reclusione per il reato tributario di occultamento/distruzione delle scritture contabili. La fattispecie concreta riguarda il titolare di una ditta individuale che avrebbe occultato o distrutto le scritture contabili o i documenti obbligatori, al fine di evadere imposte sui redditi e IVA, impedendo la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione sull'art. 10 d.lgs. 74/2000, contestando la valutazione della prova sulla sussistenza dell'occultamento e sostenendo che la denuncia di smarrimento delle scritture, presentata nel 2017 e anteriore all'intervento della Guardia di finanza, fosse incompatibile con la permanenza del reato o, comunque, ne segnasse la cessazione. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Con il terzo motivo deduce ulteriore vizio di motivazione sull'asserita distruzione o occultamento delle scritture obbligatorie. È stata depositata memoria difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproponevano questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte d'appello era congrua, basata su risultanze dibattimentali oggettive e non manifestamente illogica. In particolare, è stato confermato il principio secondo cui il reato di occultamento di documenti contabili si consuma con la mera indisponibilità, anche temporanea, delle scritture, con natura permanente; la denuncia di smarrimento del 2017 è stata letta come indice della cessazione della permanenza, non come fatto idoneo a escludere la responsabilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è integrato dalla condotta che rende indisponibili, anche temporaneamente, le scritture obbligatorie, impedendo la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari; il reato è qualificato come permanente.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 10 del d. lgs. n. 74/2000
Norma richiamata come base della responsabilità per occultamento o distruzione delle scritture contabili finalizzato all'evasione fiscale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle emergenze istruttorie né una diversa lettura del fatto già compiuta dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è congrua e non manifestamente illogica.
- Il reato di occultamento di documenti contabili si realizza quando le scritture obbligatorie divengono indisponibili, anche solo temporaneamente, con conseguente natura permanente della fattispecie.
- La denuncia di smarrimento delle scritture contabili non esclude di per sé la consumazione del reato, ma può essere valutata quale elemento indicativo della cessazione della permanenza.
- Quando il ricorso per cassazione ripropone censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, esso è inammissibile.
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