Cassazione Penale, Sentenza n. 30696/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di rescissione della sentenza del Tribunale di Lucca (18/11/2022) con cui il ricorrente era stato condannato per ricettazione a 1 anno e 6 mesi. La Corte territoriale aveva ritenuto che, benché la notifica presso il domicilio eletto non si fosse perfezionata (imputato risultato "sconosciuto"), la successiva notifica degli atti al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. e l'elezione di domicilio durante le indagini escludevano l'incolpevole ignoranza dell'imputato e giustificavano il rigetto della rescissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che non risultasse provata l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, dell'atto di vocatio in iudicium (decreto di citazione a giudizio e contenuto dell'imputazione). Ha precisato che la regolare esecuzione formale della notifica o la notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. non sono di per sé prova dell'effettiva conoscenza dell'imputazione da parte dell'imputato. Ha dunque annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio sulla richiesta di rescissione, con l'indicazione di valutare specificamente l'effettiva conoscenza del procedimento da parte del ricorrente e gli elementi di fatto rilevanti.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che la notifica degli atti di citazione al difensore d'ufficio, effettuata perché impossibile la notifica presso il domicilio eletto, non costituisce automaticamente prova della conoscenza effettiva, da parte dell'imputato, del contenuto dell'atto di vocatio in iudicium.
artt. 157 e ss., cod. proc. pen.
Il sistema di notifiche previsto dal codice, per quanto formalmente regolare, non equivale necessariamente alla prova della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata nella materia delle impugnazioni/effetti della mancata conoscenza dell'atto; la Corte sottolinea che l'applicazione di tali norme richiede prova dell'effettiva conoscenza per escludere la rescissione.
Norma rilevante al tema della restituzione nei termini e della rescissione: la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium è elemento decisivo per la sua applicazione.
Richiamato in relazione ai rimedi esperibili contro provvedimenti processuali; il principio è che l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo è condizione per valutare l'ammissibilità di alcuni rimedi.
art. 24 Cost.
Tutela del diritto di difesa; la Corte lo interpreta nel senso che l'effettiva possibilità di esercitare la difesa richiede che l'imputato sia effettivamente messo a conoscenza dell'accusa.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo; la Corte ricorda che il rispetto delle garanzie processuali include la necessità di dimostrare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato prima di escludere l'incolpevole ignoranza.
Massime di principio
- La regolarità formale della notifica secondo le norme (artt. 157 e ss.) non prova, di per sé, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto di citazione: è necessaria evidenza diretta o indiretta che dimostri tale conoscenza.
- La notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., effettuata perché impossibile la notifica al domicilio eletto, non equivale automaticamente alla presunzione della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; occorre dimostrare l'effettività del rapporto difensivo (contatti continuativi, conoscenza mediata) fino al momento della notificazione.
- L'elezione di domicilio nella fase delle indagini non può essere usata da sola per dimostrare che l'imputato conosceva il contenuto dell'atto di vocatio in iudicium, se in quel domicilio non è stata poi notificata la citazione a giudizio.
- Nel giudizio sulla rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo il giudice deve accertare specificamente se l'imputato abbia ricevuto o comunque conosciuto l'atto introduttivo; in mancanza di tale prova, la rescissione non può essere automaticamente negata.
- Per evitare il rischio di nullità o di annullamento, le autorità devono documentare non solo la regolarità formale delle notifiche, ma anche gli elementi probatori che attestino la reale portata informativa delle comunicazioni nei confronti dell'imputato.
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