Sentenza n. 916/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Latina 2 febbraio 2024 n. 83, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 3 gennaio 2025 n. 15.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 108.891,00, oltre rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Latina 2 febbraio 2024 n. 83, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 3 gennaio 2025 n. 15, con la quale il Comune di Ponza era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della società per complessivi euro 108.891,00, oltre rivalutazione monetaria dal rilascio del titolo concessorio e interessi legali sulle somme rivalutate fino all'effettivo soddisfo. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto e ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica del titolo esecutivo in copia conforme e la carenza di legittimazione attiva della ricorrente per avere ceduto il credito oggetto del giudicato. Prima della decisione, tuttavia, le parti hanno dichiarato congiuntamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo raggiunto un accordo per definire la controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., sulla base della convergente dichiarazione delle parti contenuta nella memoria congiunta del 13 luglio 2026. Il giudice non ha quindi esaminato le eccezioni preliminari del Comune né la fondatezza della domanda di ottemperanza. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione congiunta delle parti circa il venir meno dell'interesse alla decisione, in seguito alla definizione concordata della controversia, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato quale disposizione sul giudizio di ottemperanza; il giudice non ne ha applicato specificamente la disciplina, avendo dichiarato il ricorso improcedibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la convergente dichiarazione delle parti circa il venir meno dell'interesse alla prosecuzione, determinata dal raggiungimento di un accordo per definire la controversia, giustifica la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Quando il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le eccezioni preliminari e le questioni di merito non esaminate restano assorbite e non ricevono una decisione giudiziale.
- In presenza di un accordo tra le parti che definisce la controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →