Cassazione Penale, Sentenza n. 20115/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sinisi: impugna la sentenza per due motivi principali: (1) censura la qualificazione della denuncia come querela e contesta che dalla denuncia, dato che la persona offesa si era riservata di costituirsi parte civile, si possa desumere la volontà di chiedere la punizione dei responsabili; (2) contesta la qualificazione del fatto come furto consumato e non come tentato, sostenendo che le fasi salienti erano state osservate dagli agenti e che la refurtiva non era mai entrata nella disponibilità degli imputati. Calculli: propone due motivi: (1) deduce che la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis cod. pen. sarebbe stata erratamente esclusa, lamentando che l'abitualità della condotta sarebbe stata attribuita impropriamente solo al concorrente; (2) contesta la motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che, avendo già beneficiato una volta della sospensione, avrebbe potuto beneficiarne ancora alla luce dei limiti edittali e che la prognosi sfavorevole è stata fondata su circostanze riferibili al concorrente
La decisione
La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Per Sinisi la Corte afferma che dalla denuncia‑querela della persona offesa emerge chiaramente la volontà di chiedere la punizione dei responsabili; la riserva di costituirsi parte civile non annulla questa volontà. Sulla qualificazione del reato, la Corte ritiene il furto consumato: i beni erano stati caricati sul furgone e si era realizzato l'impossessamento, seppur per breve tempo, sufficiente a integrare il furto consumato. Per Calculli la causa di non punibilità per particolare tenuità è stata negata non solo per l'abitualità ma soprattutto per le modalità (azione notturna, con pregiudicato), che denotano un'aggressione non tenue al patrimonio; il diniego della sospensione condizionale non è stato motivato esclusivamente dal fatto che l'imputato l'aveva già ottenuta, ma dalla valutazione negativa della prognosi (ripetuta commissione di reati e indifferenza alla legalità). Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiari circostanze (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e non è applicabile quando le modalità e le circostanze denotano un'aggressione al patrimonio non di speciale tenuità
art. 133 cod. pen., primo comma
Richiamato come criterio per la valutazione della tenuità: deve considerarsi, unitamente alle modalità e al grado di colpevolezza, l'entità del danno o del pericolo
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme rubricate ai motivi di cassazione utilizzate per censurare vizî di motivazione (b) e erronea applicazione della legge penale (e); la Corte valuta che le censure non superano il controllo di legittimità, anche per la presenza della "doppia conforme" tra primo grado e gravame
Richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione condizionale; la Corte valuta il complesso della posizione soggettiva e fattuale per la concessione della misura e ritiene la prognosi negativa, giustificando il diniego
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione a princìpi costituzionali connessi alla misura della pena e alla prognosi, ma la Corte ritiene che i principi costituzionali non siano stati violati alla luce della valutazione della recidiva e della pericolosità
Massime di principio
- La "riserva" di costituzione di parte civile nella denuncia non annulla di per sé la volontà di querelare: se dalla denuncia emerge la volontà di punizione, la querela è valida anche se la parte si riserva se costituirsi parte civile
- Il furto è consumato quando si realizza l'impossessamento della cosa, anche se per un lasso temporale limitato; il caricamento su un veicolo e il conseguente possesso materiale possono integrare la consumazione
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva: modalità, contesto (ad es. azione notturna, con pregiudicati), grado di colpevolezza e danno possono escluderne l'applicabilità
- La sospensione condizionale della pena può essere negata non solo in base a precedenti concessioni ma per una prognosi negativa sulla futura astensione dalla commissione di reati; la reiterazione di condotte delittuose e l'associazione con pregiudicati peggiorano la prognosi
- In sede di Cassazione la "doppia conforme" (motivazioni omogenee di primo grado e appello) rafforza il controllo di legittimità sulla motivazione: le argomentazioni dei giudici di merito possono essere esaminate come un corpo argomentativo unitario
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