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Ordinanza

Ordinanza n. 2071/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1193 del 8 maggio 2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202603883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva accolto la domanda cautelare nel giudizio relativo alla procedura di gara CIG B6C9A85F0E

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società Ecoce s.r.l. ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Campania che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo non emergono gli specifici motivi di censura dell'appello né il contenuto dettagliato della controversia sulla procedura di gara; risulta soltanto che il giudizio riguarda provvedimenti di aggiudicazione e che il merito è già fissato davanti al TAR per il 23 luglio 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare nei limiti indicati in motivazione, riformando l'ordinanza del TAR. In considerazione della prossimità della decisione di merito e del bilanciamento degli interessi contrapposti, ha disposto il mantenimento degli effetti dei provvedimenti di aggiudicazione e ha stabilito che non si proceda a ulteriori rinnovazioni degli atti del procedimento fino alla definizione nel merito del giudizio di primo grado. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; il Consiglio di Stato lo ha accolto nei limiti necessari a mantenere integra la situazione procedimentale fino alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, quando la decisione di merito di primo grado è imminente, il giudice può modulare la tutela in funzione del bilanciamento degli interessi e della conservazione della res adhuc integra fino alla sentenza.
  • La riforma di un'ordinanza cautelare può consistere nel mantenimento degli effetti degli atti di aggiudicazione e nel divieto di ulteriori rinnovazioni degli atti di gara sino alla definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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