Cassazione Penale, Sentenza n. 08343/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra più condanne irrevocabili (sentenze del 23/01/2012 per ricettazione, del 26/11/2008 per reati associativi e vari, del 12/07/2018 per reati associativi e un procedimento poi estinto per prescrizione). La difesa sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso unitario sviluppato nel tempo e lamentava anche che il giudice dell'esecuzione si fosse limitato a considerare il mero dato cronologico omettendo di valutare gli altri parametri; inoltre denunciava che una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. depositata per via telematica non era stata esaminata dalla Corte (problema di notifica dovuto a casella PEC piena).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. perché le censure erano generiche, atte a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondate alla luce dei parametri giurisprudenziali per riconoscere la continuazione (in particolare il dato cronologico, la mancanza di elementi a dimostrazione di una volizione unitaria e l'intervallo temporale tra le partecipazioni associative). Quanto all'omesso esame della memoria, la Corte ha rilevato che essa conteneva deduzioni assertive, generiche e reiterative e non indicava alcun elemento decisivo che avrebbe portato a una diversa decisione; pertanto l'omissione non costituisce errore decisivo ai sensi di art. 625-bis. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore è decisivo, ossia se, se non occorso, avrebbe determinato una pronuncia diversa; l'omesso esame di memorie è rilevante solo se risulta evidente che avrebbe cambiato la decisione.
Il riconoscimento della continuazione tra condanne richiede valutazione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso e dei parametri giurisprudenziali (natura, finalità, decorso temporale, elementi probatori): il mero richiamo temporale non è sufficiente.
La memoria difensiva ex art. 611 può essere valutata dal giudice, ma l'omesso esame in sede di legittimità integra rilevanza soltanto se la memoria conteneva elementi specifici e decisivi che avrebbero potuto modificare l'esito del provvedimento impugnato.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere irrogata una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; nella specie è stata fissata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 è necessario dimostrare elementi concreti e specifici di un medesimo disegno criminoso: mera vicinanza temporale o generiche affermazioni non bastano.
- In sede di ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis l'errore invocato deve essere decisivo: bisogna indicare chiaramente quale elemento, se valutato, avrebbe determinato una decisione diversa.
- L'omesso esame di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità o riammissione del ricorso; solo se la memoria conteneva nuovi elementi specifici e decisivi la Corte può ritenere l'omissione rilevante.
- Le censure che implicano una rivalutazione del merito o delle fonti probatorie sono inammissibili in sede di legittimità: la Cassazione sindaca errori di diritto e ragionevolezza della motivazione, non rivaluta i fatti in contraddittorio.
- Sul piano processuale, è essenziale assicurare la corretta notificazione e prova dell'avvenuto deposito telematico delle memorie (conservare relate di mancata consegna, tentativi alternativi, e documentazione che dimostri l'esistenza di elementi nuovi e decisivi).
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