Ordinanza n. 3361/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria n. 280 del 2026, favorevole al ricorso di primo grado e oggetto di giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (professoressa universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La professoressa universitaria ha proposto appello principale nell’ambito di un giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del TAR Umbria n. 280 del 2026. L’Università ha proposto appello incidentale e le parti appellanti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata. La controversia si inserisce in una vicenda nella quale la professoressa appellante, a seguito della nomina a professore di prima fascia, aveva già avviato l’attività didattica; la professoressa controinteressata aveva invece interesse a subentrare nel ruolo precedentemente rivestito dalla prima. Il Collegio ha rilevato anche la contemporanea pendenza dell’appello relativo alla sentenza di cognizione presupposta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto le istanze cautelari proposte dalle parti appellanti e ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di ottemperanza appellata, salvaguardando gli effetti dei provvedimenti amministrativi impugnati nel giudizio. La decisione è stata assunta in attesa degli approfondimenti propri della camera di consiglio destinata all’esame del merito dell’appello di ottemperanza, anche in ragione della pendenza dell’appello avverso la sentenza di cognizione. In sede di bilanciamento, il Collegio ha ritenuto prima facie prevalente l’interesse pubblico alla continuità dell’attività didattica già avviata dalla professoressa nominata professore di prima fascia rispetto all’interesse della controinteressata al subentro nel ruolo. La valutazione è stata espressamente limitata alla fase cautelare e non ha pregiudicato il merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito dell’appello di ottemperanza e l’appello sulla sentenza di cognizione sono stati rinviati alla trattazione nel primo trimestre del 2027.
Norme richiamate
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare proposta nel giudizio di appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello avverso una sentenza di ottemperanza, la sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva può essere disposta quando l’esame della vicenda richieda gli approfondimenti propri della fase di merito e il bilanciamento degli interessi evidenzi la prevalenza, anche prima facie, dell’interesse pubblico alla continuità dell’attività amministrativa o didattica già avviata.
- La sospensione cautelare della sentenza di ottemperanza può essere accompagnata dalla salvaguardia degli effetti dei provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio, così da mantenere provvisoriamente integra la situazione amministrativa fino alla definizione del merito.
- La valutazione cautelare, anche quando conduce alla sospensione della sentenza appellata, non anticipa né pregiudica la decisione sul merito dell’appello.
- La contemporanea pendenza dell’appello contro la sentenza di cognizione presupposta costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare dell’appello relativo alla successiva fase di ottemperanza.
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