Cassazione Penale, Ordinanza n. 18913/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo un solo motivo: ha contestato la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale nel giudizio di appello. Il ricorso era finalizzato a far valere un vizio processuale connesso alla disciplina emergenziale Covid-19, richiamando la previsione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era inammissibile perché la difesa non aveva interesse a far valere tale violazione, trattandosi di nullità deducibile solo dalla parte nel cui interesse la disposizione era posta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul principio per cui la mancata formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero in appello, in materia di disciplina emergenziale Covid-19, integra una nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non è deducibile dalla difesa per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello
La disposizione imponeva la formulazione delle conclusioni del pubblico ministero nel giudizio di appello nell'ambito della disciplina emergenziale Covid-19; la sua violazione integra una nullità generale a regime intermedio, ma il vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di disciplina emergenziale Covid-19, la mancata formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero nel giudizio di appello integra una nullità generale a regime intermedio.
- La nullità derivante dalla mancata formulazione delle conclusioni del pubblico ministero non è deducibile dalla difesa quando questa sia priva di interesse alla relativa osservanza.
- Un motivo di ricorso che mira esclusivamente a ottenere un enunciato di principio, senza un concreto vantaggio processuale per il ricorrente, è inammissibile per difetto di interesse.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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