Cassazione Penale, Sentenza n. 16662/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto viziata la motivazione della Corte d'appello e, considerata l'ambiguità e la non univoca valenza minacciosa delle espressioni contestate, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso chiedeva la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 336 c.p., sostenendo che le frasi pronunciate dall'imputato non avevano un chiaro valore intimidatorio: il riferimento alla "carrozzina" sarebbe stato mera resistenza passiva e la frase "devo risolverla in altro modo" sarebbe stata rivolta a un altro detenuto (Traini) o comunque suscettibile di molteplici interpretazioni. La Corte di cassazione ha giudicato carente e apodittica la motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto le espressioni idonee a turbare il pubblico ufficiale, evidenziando che le frasi non risultano chiaramente minacciose né idonee, sulla base degli elementi fattuali, a costringere l'operante a omettere atti d'ufficio.
Norme richiamate
Il reato di minaccia o violenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da forme indirette di coazione o minaccia morale, purché idonee a comprimere la libertà di azione del pubblico ufficiale e a ostacolare l'esercizio delle sue funzioni; è reato di condotta con dolo specifico (volontà di costringere il pubblico ufficiale a omettere o ritardare un atto d'ufficio).
Richiamato nel testo quale norma afferente alla resistenza a pubblico ufficiale; la giurisprudenza distingue tra mera avversione/ostilità e condotte idonee a costringere o turbare l'operato del pubblico ufficiale.
orientamenti giurisprudenziali citati
Sez. 6, n. 49468 del 18/11/2015; Sez. 6, n. 7482 del 3/12/2007; Sez. 6, n. 24624 del 15/04/2003; Sez. 6, n. 4909 del 4/12/2024
La giurisprudenza consolidata afferma che non è necessaria una minaccia diretta o personale per integrare il reato: è sufficiente qualsiasi coazione, anche indiretta, idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale. Tuttavia la motivazione deve spiegare in concreto perché le parole o i comportamenti concretamente erano idonei a coartare l'operato dell'agente.
Massime di principio
- Per integrare il reato di minaccia o resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia esplicita e personale: anche forme indirette o morali possono essere rilevanti se idonee a comprimere la libertà di azione dell'operante.
- Il giudice deve motivare in modo concreto e non apodittico perché, nel contesto fattuale (contenuto delle frasi, destinatario, rapporti tra le parti, circostanze temporali e locali), le espressioni siano state idonee a turbare o costringere il pubblico ufficiale.
- Se le espressioni contestate sono ambigue o ammettono più interpretazioni rilevanti (es. rivolte a terzi, espressione di avversione non specifica, preannuncio generico di comportamenti futuri), va applicato il principio di incertezza a favore dell'imputato e la condotta può non integrare il reato.
- Nelle ipotesi dubbie il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per 'fatto non sussiste' quando la valutazione di idoneità intimidatoria risulti priva di adeguata e motivata base fattuale e logica.
- Per prevenire annullamenti, l'accusa deve documentare e il giudice motivare: chi era il destinatario immediato, quale male concreto veniva prospettato, se vi era una capacità effettiva di realizzare l'intimidazione e se le circostanze oggettive rendevano verosimile l'effetto di coartazione.
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