Cassazione Penale, Sentenza n. 39535/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che li aveva confermati colpevoli del reato di truffa aggravata e li aveva condannati al risarcimento in favore delle parti civili. I motivi di ricorso denunciavano: 1) mancata, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione, per aver attribuito la proprietà della sala biliardo alla Lodging Investiment L.L.C. mentre per tabulas il bene risultava intestato alla società Istifi SA; 2) vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di spiegare le ragioni per cui fossero provate le spese sostenute dalla Bonini e gli artifici/raggiri asseritamente posti in essere dai ricorrenti. Sul piano di fatto, l'accusa aveva ricostruito che Gelosia e Zangarelli, inducendo la Bonini a investire e a svolgere lavori per la sala biliardo, avevano simulato la disponibilità dell'immobile facendo leva su procure e documenti falsificati (compromesso con firma contraffatta di Barbaro) e percependo utili e pagamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendoli fondati su questioni di merito non consentite ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Il supremo giudice ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova (la cassazione controlla la congruità, la non illogicità e l'assenza di contraddittorietà della motivazione, non la rivalutazione sommaria dei fatti). Ha ritenuto che le decisioni di merito fossero adeguatamente motivate e fondate su una pluralità di elementi (dichiarazioni della persona offesa, deposizione dell'avv. Nucci, dichiarazioni di Barbaro, consulenza tecnica che ha attestato la falsificazione della firma, notaio che ha escluso contratto definitivo). Conseguentemente la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Lodging Investiment L.L.C.
Norme richiamate
Limita i motivi di ricorso in Cassazione ai vizi di diritto; i motivi che si risolvono in una diversa valutazione del merito delle prove sono inammissibili. La Corte ha applicato tale principio per escludere il sindacato sulla rivalutazione dei fatti e delle prove.
Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e alle somme a favore della Cassa delle ammende). La Corte ha condannato i ricorrenti ai pagamenti previsti.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la Corte ha svolto il giudizio con questa modalità, dando conto degli atti e delle memorie depositate.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: i ricorsi che chiedono semplicemente una diversa valutazione delle prove o delle risultanze processuali sono normalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per impugnare con profitto decisioni basate su valutazioni probatorie è necessario individuare vizi di motivazione 'formali' riconducibili ai profili previsti dalla giurisprudenza di legittimità (motivazione assente, manifestamente illogica, contraddittoria o incompatibile con atti specifici del processo): occorre indicare in modo puntuale le parti della motivazione che si pretende viziate e mostrare l'inconciliabilità con atti processuali determinanti.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di elementi (dichiarazioni della parte offesa, testimonianze, documenti, accertamenti tecnici), il ricorrente che intenda sollevare profili di illegittimità deve dimostrare specificamente l'insussistenza logica o la manifesta contraddittorietà di tali elementi, non limitarsi ad affermare alternative ricostruzioni dei fatti.
- Se si contesta la qualità probatoria di documenti (es. intestazioni societarie, procure, compromessi), è più efficace dedurre errori nella valutazione o nella ammissibilità probatoria (es. prova falsificata, attestazioni peritali) piuttosto che chiedere una semplice rivalutazione del dato fattuale.
- Il rischio di inammissibilità comporta anche possibili sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende): valutare la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre ricorso e, quando possibile, concentrare gli argomenti su questioni di diritto o su omesse valutazioni obbligatorie di diritto.
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