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Sentenza

Sentenza n. 1178/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1585/2023 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione Lavoro, il 15.11.2023;

Giustizia amministrativa202502033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione di € 500,00 tramite carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1585/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato. Ha dedotto il decorso del termine di legge dalla notifica, la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere, in data 18 dicembre 2025, corrisposto il voucher relativo all’annualità 2021/2022.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando la pacifica ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza azionata nelle more del giudizio. Quanto alle spese, ha ritenuto equo compensarle per metà, valorizzando l’adempimento intervenuto in corso di causa, e porre la restante metà a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, considerato che l’amministrazione aveva inizialmente omesso di eseguire il giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di € 250,00 per compensi professionali, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 112 ss. c.p.a.

    Le disposizioni disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esegue integralmente, nelle more del giudizio di ottemperanza, il provvedimento giurisdizionale azionato, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento intervenuto in corso di causa può giustificare la compensazione parziale delle spese, ma la restante parte può essere posta a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, se l’amministrazione era rimasta inizialmente inadempiente al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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