Cassazione Penale, Ordinanza n. 32069/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, della legge fallimentare si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta, contestata ai sensi degli artt. 110 c.p., 223, 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219 del R.D. 267/1942. Con un unico motivo ha censurato l'applicazione dell'aggravante relativa alla pluralità dei fatti di bancarotta, sostenendo in termini generici l'insussistenza della bancarotta impropria, al fine di escludere la configurabilità dei più fatti di bancarotta. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché fondato su un'interpretazione in contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nonché generico.
Norme richiamate
imputazione della responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato
La norma è richiamata quale base della contestazione, senza uno specifico approfondimento interpretativo nella decisione.
La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice della bancarotta fraudolenta.
aggravante dei più fatti di bancarotta; comma 2, n. 1
La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria.
La disposizione è richiamata quale fondamento della contestazione di bancarotta impropria.
Massime di principio
- La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942 si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che prospetti un'interpretazione incompatibile con il dato normativo e con il consolidato orientamento della Corte di cassazione.
- È generico il motivo che si limiti a negare, senza argomentazioni specifiche, la sussistenza della bancarotta impropria al solo fine di escludere la pluralità dei fatti di bancarotta.
Come è indicizzato
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