Cassazione Penale, Sentenza n. 21981/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza che aveva assolto Anna Sicignano dal reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 per avere omesso nella domanda del 15 luglio 2020 di dichiarare che un componente del nucleo familiare, il figlio D'Auria Gaspare, era stato posto agli arresti domiciliari dal 18/06/2020 al 20/07/2020. Il ricorrente sostiene che l'art. 3, comma 13, d.l. n. 4/2019 debba considerare gli arresti domiciliari come "stato detentivo" e quindi la mancata comunicazione avrebbe ridotto il parametro della scala di equivalenza con conseguente indebita percezione del reddito di cittadinanza e responsabilità penale per omissione di informazioni dovute ai sensi dell'art. 7.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e la decisione di merito confermata. La Corte ha ritenuto che l'art. 3, comma 13, d.l. n. 4/2019 escluda dal computo della scala di equivalenza solo i soggetti "a totale carico dello Stato" (es. detenzione carceraria o ricovero in strutture a totale carico) e i componenti sottoposti a misura cautelare o condannati per i delitti elencati all'art. 7, comma 3. Gli arresti domiciliari per reati non ostativi (nel caso concreto per illecito connesso all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990) non comportano l'esclusione automatica dal nucleo ai fini della scala di equivalenza; il familiare resta a carico della famiglia e quindi la mancata indicazione non era idonea, di per sé, a modificare il quantum del beneficio e integrare il reato contestato. La Corte ha distinto inoltre la sospensione del beneficio (art. 7-ter) applicabile al beneficiario cui viene imposta una misura cautelare personale, dalla rilevanza ai fini della determinazione del quantum quando il soggetto è soltanto sottoposto ad arresti domiciliari per reati non ricompresi nell'art. 7, comma 3.
Norme richiamate
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La norma punisce l'omessa comunicazione quando idonea a determinare l'indebita percezione del beneficio; il giudice ha valutato che nel caso specifico l'omissione non ha inciso sul calcolo del beneficio.
Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
La norma esclude dal parametro della scala di equivalenza i soggetti fisicamente esclusi dal nucleo o sottoposti a misura/condanna per i delitti ostativi indicati; non prevede automaticamente l'esclusione per arresti domiciliari non ostativi.
art. 2, d.l. 4/2019 (lett. c-bis)
Introduce come requisito ostativo la "mancata sottoposizione a misura cautelare personale" per la concessione del Rdc; la Corte distingue tra la misura ostativa alla concessione (quando riguarda il beneficiario o reati ostativi) e la mera incidenza sul quantum quando si tratta di componenti del nucleo.
Prevede la sospensione dell'erogazione del beneficio nei confronti della persona cui sia stata applicata una misura cautelare personale; la Corte osserva che la sospensione opera sul beneficiario cui la misura viene applicata, non automaticamente in funzione della situazione di altri componenti del nucleo quando la misura non comporta esclusione dal computo.
norma di conversione, legge n. 26/2019
Ha introdotto modifiche (tra cui la lett. c-bis) che ampliano le cause ostative e i casi di revoca del beneficio; la sentenza interpreta tali modifiche senza estenderle oltre il chiaro testo normativo.
art. 416-bis c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990
La distinzione tra reati "ostativi" (es. 416-bis) e altri reati (es. 73 d.P.R. 309/1990) è centrale: la presenza di misure cautelari connesse a reati ostativi dà luogo a esclusione dal calcolo della scala di equivalenza, mentre misure per reati non ostativi non producono automaticamente tale effetto.
Corte costituzionale, sent. n. 122/2020 (richiamata)
Ha ritenuto non manifestamente irrazionale la scelta legislativa di prevedere la sospensione del Rdc in caso di applicazione di una misura cautelare personale per ogni reato, ma questo non impone automaticamente che ogni misura cautelare sul familiare incida sul quantum del beneficio del nucleo.
Cassazione, Sez. 3, n. 24419/2025 (Panto’) richiamata
Tale pronuncia valorizzava un'interpretazione estensiva dello "stato detentivo" includendo gli arresti domiciliari, ma la Corte nella fattispecie ha distinto il caso di misure applicate per reati ostativi da quelli non-ostativi, confermando l'interpretazione restrittiva nel contesto normativo complessivo.
Massime di principio
- Gli arresti domiciliari non sono automaticamente equiparati alla detenzione carceraria ai fini dell'esclusione dal computo della scala di equivalenza per il calcolo del reddito di cittadinanza: l'esclusione opera quando il soggetto è a totale carico dello Stato o quando la misura o la condanna riguardano i delitti ostativi elencati all'art. 7, comma 3.
- La mancata indicazione di un familiare sottoposto ad arresti domiciliari integra responsabilità penale ai sensi dell'art. 7 solo se l'omissione era idonea a determinare l'indebita percezione del beneficio (ossia ha inciso sulla sussistenza o sul quantum del requisito). Se la misura non modifica il computo del nucleo, l'omessa comunicazione può risultare non penalmente rilevante.
- La sospensione del beneficio prevista dall'art. 7-ter riguarda il titolare o richiedente cui venga applicata la misura cautelare personale; tale sospensione non implica automaticamente che ogni misura cautelare a carico di un componente del nucleo incida sul diritto del nucleo tutto, salvo i casi espressamente previsti dalla norma.
- In caso di dubbi interpretativi occorre distinguere fra (a) efficacia ostativa della misura o della condanna ai sensi dell'art. 2 lett. c-bis e art. 7 (che impedisce la concessione o comporta revoca), e (b) casi in cui la misura influisce solo sul parametro della scala di equivalenza: la prima situazione determina esclusione/irreversibilità, la seconda implica verifica della reale incidenza sul quantum del beneficio.
- Nelle verifiche amministrative e nelle difese penali conviene documentare lo stato giuridico del familiare (tipo di misura, reato a cui si riferisce, durata e regime) per dimostrare se e quanto la condizione avrebbe effettivamente inciso sul calcolo del beneficio.
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