Cassazione Penale, Sentenza n. 31023/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il procuratore impugnava l'ordinanza del GIP di Trieste che aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale avanzata ex art.168 c.p. chiedendo la revoca per la commissione, da parte del condannato, di altri delitti consumati tra il 21 giugno e il novembre 2013 e accertati con sentenza del Tribunale di Trieste del 3 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2019. Il GIP aveva invece motivato il rigetto richiamando una diversa sentenza (del Tribunale di Udine del 18 maggio 2016, irrevocabile il 16 ottobre 2016) e aveva ritenuto che la sospensione non dovesse essere revocata perché il reato era stato commesso oltre il quinquennio; il PM deduceva errore di diritto nella interpretazione dell'art.168 c.p. e confusione tra le ipotesi del n.1 e del n.2 del comma 1.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo la motivazione dell'ordinanza carente e manifestamente illogica perché il GIP non ha considerato la specifica condanna indicata dal PM (sentenza del 3 marzo 2017, irrevocabile il 22 gennaio 2019) e ha confuso le diverse fattispecie previste dal comma 1, nn.1 e 2, dell'art.168 c.p. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, con richiesta di esaminare correttamente l'incidenza della condanna e della data di commissione del reato sulla sospensione condizionale originariamente concessa.
Norme richiamate
Il comma primo contiene due ipotesi distinte: n.1 (revoca quando il condannato commette altro delitto e gli è inflitta pena detentiva) e n.2 (quando riporta condanna per delitto non colposo nel termine). Per l'ipotesi n.1 rileva la data di commissione del nuovo delitto; per l'ipotesi n.2, rileva la data di irrevocabilità della sentenza che riporta condanna. Il giudice non può confondere i criteri di valutazione fra le due ipotesi.
Massime di principio
- Quando si chiede la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art.168, comma 1, n.1 (per la commissione di altro delitto), il criterio rilevante è la data di commissione del nuovo reato, non la data di pronuncia o di irrevocabilità della sentenza che poi accerta quel reato.
- Per l'ipotesi dell'art.168, comma 1, n.2 (il condannato "riporta condanna"), la verifica deve essere fatta con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che infligge la condanna.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare espressamente quale delle due ipotesi dell'art.168 sia stata presa a fondamento e applicare il criterio temporale corretto; l'omissione o la confusione tra i due casi costituisce vizio di motivazione suscettibile di annullamento e rinvio.
- Se la richiesta del pubblico ministero indica fatti e date precise (es. date di commissione del reato), il giudice deve valutare l'incidenza di quei fatti sulla sospensione: ignorare la specifica domanda o confondere le sentenze richiamate può comportare l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
- In pratica, per valutare la revoca automatica ex n.1 occorre verificare se la commissione del reato sia avvenuta entro il termine stabilito dalla legge rispetto al momento da cui si computa il termine (generalmente dalla irrevocabilità della condanna che ha concesso la sospensione); non è determinante che la condanna relativa al nuovo reato sia divenuta irrevocabile in epoca successiva.
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