Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12780/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere con gli arresti domiciliari per incompatibilità con il regime carcerario. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non aver tenuto conto del quadro clinico e dei contributi del consulente tecnico di parte, nonché per la ritenuta eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari senza adeguato esame delle condizioni soggettive e del tempo trascorso in regime detentivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la valutazione impugnata fosse stata superata dalla situazione di fatto: il CHIEFARI aveva volontariamente lasciato l'ospedale per rientrare in carcere (documentato dal "cartellino di dimissione") e, nel frattempo, era stata presentata e rigettata un'ulteriore istanza analoga, con nuovo procedimento e perizia in corso e relativo appello pendente ex art. 310 cod. proc. pen. Per tali ragioni un esame ulteriore della decisione sarebbe stato inutile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di comunicazione ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come via impugnativa per le decisioni incidentali/cautelari del giudice di merito; la Corte segnala che sull'identica questione pendeva un nuovo giudizio e relativo appello ex art. 310, rendendo superfluo il sindacato in questa sede.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti comunicativi della Cancelleria nel caso in cui dall'odierno provvedimento non derivi la remissione in libertà dell'imputato.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di fatti che rendono la decisione impugnata priva di effetti utili (es. il detenuto lascia volontariamente una struttura sanitaria e rientra in carcere) determina la carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso.
  • Se sul medesimo punto pende già un nuovo procedimento o un appello analogo (con perizia in corso), la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile evitando di entrare nel merito, demandando la valutazione al giudice di merito competente.
  • La prova dell'incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario richiede un accertamento peritale e un confronto motivato del giudice di merito; l'assenza di tale valutazione conclusiva può comunque non essere rimediata in Cassazione se il profilo diventa superato o è oggetto di nuovo esame procedurale.
  • Chi propone impugnazioni incidentali su misure cautelari deve considerare il rischio di condanna alle spese e ad eventuali sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità o esito negativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.