Cassazione Penale, Ordinanza n. 23635/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e poi in appello alla pena di quattro mesi di arresto e 700 euro di ammenda per il porto di un coltello senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la decisione d'appello non avesse correttamente valutato le ragioni del porto dell'arma. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato: l'assenza di una giustificazione fornita nell'immediatezza alla polizia giudiziaria, la circostanza che il fatto avvenne in orario notturno e quindi senza un ragionevole collegamento con l'attività lavorativa dichiarata dall'imputato, la presenza in auto di un secondo coltello intriso di sostanza stupefacente. Il ricorso viene qualificato come richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non specificamente confrontato con la motivazione della Corte d'appello e che, al contrario, mirasse a una nuova valutazione del fatto. Ha inoltre richiamato il principio per cui il 'giustificato motivo' del porto di oggetti atti ad offendere, previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 110 del 1975, sussiste solo quando le esigenze dell'agente siano coerenti con regole comportamentali lecite e con le caratteristiche dell'oggetto, le modalità del fatto, le condizioni soggettive, i luoghi e la normale funzione dell'oggetto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110
Il porto di oggetti atti ad offendere è consentito solo in presenza di un giustificato motivo, che deve essere ancorato a esigenze concrete dell'agente compatibili con regole comportamentali lecite e con la natura, le modalità, i luoghi e la funzione dell'oggetto portato.
Norma incriminatrice contestata per il porto ingiustificato del coltello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che si limiti a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio o dei fatti è inammissibile, se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il 'giustificato motivo' del porto di oggetti atti ad offendere ricorre solo quando le esigenze addotte dall'agente siano concretamente coerenti con la natura dell'oggetto, le circostanze del fatto, i luoghi dell'accadimento e le condizioni soggettive del portatore.
- La valutazione del giustificato motivo non può essere astratta o meramente assertiva, ma richiede una correlazione oggettiva tra la finalità allegata e le modalità concrete del porto dell'oggetto.
- Quando la motivazione di merito esclude il giustificato motivo sulla base di elementi fattuali specifici e il ricorso non li contesta in modo puntuale, la censura è destinata all'inammissibilità.
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