Sentenza del 02/12/2024 n. 233 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Tributi erariali - Avviso di accertamento Giochi, Lotterie - Inosservanza dei principi di chiarezza e sinteticità - Inammissibilità del ricorso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a giochi e lotterie; il ricorso è stato ritenuto eccessivamente lungo (84 pagine), prolisso, ripetitivo e privo di chiarezza e sinteticità tali da non permettere la precisa individuazione delle censure mosse avverso la statuizione impugnata. L'atto conteneva numerosi e inutili richiami a principi e giurisprudenza, anche comunitaria, che hanno reso oscura l'esposizione dei fatti e confuse le censure.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali. Si è fatto richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte che considera l'inosservanza di tali requisiti idonea a pregiudicare l'intellegibilità delle questioni e a rendere incomprensibili i motivi di impugnazione. Si è inoltre ricordato che la Corte d'Appello di L'Aquila aveva già ritenuto inammissibile l'appello degli stessi soggetti per motivi analoghi (mancanza di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.).
Norme richiamate
Richiede specificità dei motivi di impugnazione; l'inosservanza del requisito di chiarezza e sinteticità può giustificare l'inammissibilità dell'appello/ricorso perché rende confuse le censure e oscura l'esposizione dei fatti.
Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
Affermato che la mancata sinteticità e chiarezza degli atti pregiudica l'intellegibilità delle questioni e può portare alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in linea con l'obiettivo di garantire un'effettiva tutela del diritto di difesa senza oneri processuali superflui.
Principi costituzionali e convenzionali del giusto processo
Richiamati come limite all'uso prolisso e confuso degli atti processuali: il rispetto del giusto processo impone chiarezza e sinteticità per assicurare la tutela dei diritti difensivi e l'economia procedurale.
Massime di principio
- Un atto di impugnazione deve essere conciso e chiaro: elencare in modo numerato e distintivo le censure per consentire al giudice e alla controparte di comprendere esattamente i punti contestati.
- Evitare riferimenti sterili a dottrina o ampia giurisprudenza se non direttamente pertinenti al punto di doglianza: portare solo norme e precedenti essenziali e specifici.
- Collegare ogni deduzione fattuale e giuridica alle prove e agli atti del processo in modo diretto; non è sufficiente una esposizione prolissa per sostituire la specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c.
- Se una pronuncia di grado precedente ha già censurato la forma dell'atto (es. per confusione o mancanza di specificità), porre particolare attenzione a correggere tali vizi prima di riproporre l'impugnazione in sede successiva.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili, preparare una breve 'sintesi delle questioni' all'inizio dell'atto che evidenzi in modo univoco i motivi di ricorso e le richieste (es. annulment, riforma parziale, etc.).
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