Sentenza del 02/12/2024 n. 1073 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento per omessa liquidazione e versamento delle imposte di consumo su prodotti tassabili (voce 3403) e relativo contributo CCOOU; la G. ha spiegato che il fornitore britannico non forniva indicazioni sulle percentuali di olii in virtù della diversa normativa UK e che ha poi cercato tali informazioni successivamente; G. ha inoltre aderito alla procedura di definizione delle liti pendenti (condono) e versato la prima rata. In primo grado la CTP di Parma aveva dato torto a G. L'appello contestava motivazione, violazioni normative e la liquidazione delle spese di lite, e chiedeva l'interruzione del processo per stato di liquidazione societaria.
La decisione
La Corte d'appello ha dichiarato che il processo non è interrotto perché G. ha prodotto solo la messa in liquidazione e non la cancellazione dal registro delle imprese. Ha riconosciuto l'estinzione della controversia soltanto in relazione al tributo oggetto dell'avviso per il quale G. ha aderito alla definizione delle liti pendenti e versato la prima rata: la prima rata è stata ritenuta sufficiente per la cessazione della materia del contendere in relazione al tributo, anche se le rate successive non sono state versate (con possibilità di recupero per le rate non pagate). Invece la definizione non opera sulle sanzioni, per le quali non è provata l'adesione ed è stata confermata la loro dovuta applicazione; la Corte ha ritenuto che la società, quale trader in settore tecnico, fosse tenuta ad esercitare diligenza nel verificare le percentuali di olii già al momento dell'acquisto e che la mancata verifica costituisca negligenza (colpa) idonea a giustificare le sanzioni. L'assoluzione penale del legale rappresentante è risultata irrilevante per la valutazione amministrativa delle sanzioni. Il motivo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado è stato respinto: l'ente pubblico può ottenere liquidazione delle spese anche difendendosi in proprio. L'appello incidentale di ADM è infondato. Le spese del presente grado sono compensate per soccombenza reciproca; rimangono ferme le spese del primo grado così come determinate in primo grado.
Norme richiamate
articolo 3, comma 3 d.lgs. 504 del 2025
Richiamato dall'appellante per la precisa indicazione dei prodotti tassati; la Corte non ha ritenuto decisiva la contestazione formale rispetto alla sostanza dell'accertamento e ha confermato la responsabilità per sanzioni per omessa diligenza
articolo 12 d.lgs. 472/1997
Invocato dall'appellante: la Corte ha esaminato profili sanzionatori e responsabilità amministrativa applicando i principi di valutazione della colpa e del soggetto 'homo eiusdem condicionis'
articolo 1, commi 186 legge 197/2022
Norma sulla definizione delle liti pendenti (condono): la Corte ha interpretato che la definizione può estinguere la controversia solo per il tributo se è stata correttamente attivata e pagata la prima rata; non estingue automaticamente le sanzioni e il mancato pagamento delle rate successive non impedisce la cessazione della materia del contendere rispetto al tributo, pur lasciando aperta la possibilità di recupero delle rate non pagate
articolo 15, comma 2 sexies d.lgs. 546/1992
La Corte ha precisato che anche l'ente pubblico ha diritto alla liquidazione delle spese di lite a proprio favore anche quando si difende in proprio, benché con riduzione prevista dalla norma
articolo 116 c.p.c.
Riferito in ordine alle conseguenze processuali della mancata produzione di memorie: la Corte ha avvertito che l'omesso deposito poteva essere valutato come mancata contestazione ai sensi dell'articolo
Principio 'homo eiusdem condicionis' (valutazione soggettiva delle sanzioni)
La Corte ha applicato questo criterio per valutare la colpa: la sanzione si valuta rispetto al comportamento che ci si poteva ragionevolmente attendere da un operatore dello stesso settore e delle medesime condizioni, rilevando negligenza nel mancato accertamento delle percentuali di olii
Massime di principio
- La definizione delle liti pendenti prevista dalla legge n.197/2022 (commi 186) estingue la controversia in relazione al tributo se è effettuato il pagamento previsto almeno della prima rata; il mancato pagamento delle rate successive non impedisce la cessazione della materia del contendere ma permette all'Erario il recupero delle somme non corrisposte
- La definizione delle liti pendenti non estingue automaticamente le sanzioni amministrative salvo che sia provata specificamente l'adesione della controversia anche rispetto alle sanzioni; pertanto occorre verificare con attenzione l'ambito della domanda di definizione
- La cancellazione della società dal registro delle imprese è il requisito necessario per l'interruzione del processo per estinzione del soggetto: la sola messa in liquidazione non interrompe il giudizio
- L'assoluzione penale non vincola il giudizio tributario/amministrativo sulle sanzioni, perché in sede amministrativa rileva anche la colpa e la valutazione è autonoma rispetto al profilo penale focalizzato sul dolo
- In materie tecniche e specialistiche (es. commercio di prodotti petroliferi) il contribuente/trader ha l'onere di diligenza di acquisire e verificare al momento dell'acquisto la documentazione tecnica e fiscale dei fornitori esteri; la mancata verifica può costituire negligenza giustificativa dell'applicazione di sanzioni
- L'ente pubblico che si difende in proprio può comunque ottenere liquidazione delle spese processuali secondo la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni (art. 15 comma 2 sexies d.lgs. 546/1992)
- In presenza di pendenze con elementi contraddittori sulla estinzione parziale per condono, è utile produrre documentazione chiara e puntuale che dimostri l'ambito concreto della definizione (numero di domanda, quali avvisi/partite incluse, ricevute di pagamento delle rate) per evitare decisioni di rigetto sulle sanzioni
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