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Sentenza

Sentenza del 03/12/2024 n. 44240 - Corte di Cassazione

Penale tributario - Sequestro di beni mobili e immobili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione delle modalità esecutive di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del presunto "profitto" di reato costituito da un credito d'imposta (Euro 1.785.502,25) inserito nel Cassetto Fiscale. La ricorrente sostiene che l'Agenzia delle Entrate ha vincolato crediti diversi e annualità non riconducibili (o non ancora contestate come illecite) oltre il perimetro del decreto di sequestro, anziché procedere al sequestro diretto pro-quota delle annualità specificamente riconducibili al profitto del reato e, soltanto in subordine, al sequestro "per equivalente" per la parte già goduta e non più disponibile. Contestata altresì l'interpretazione del Tribunale del riesame secondo cui si poteva procedere per equivalente senza prima esaurire la misura diretta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha affermato che il sequestro "per equivalente" è ammissibile solo quando non è possibile eseguire la confisca diretta prevista dall'art. 19 D.Lgs. 231/2001. Ha indicato il corretto iter esecutivo: (a) accertare nel Cassetto Fiscale le specifiche annualità e i codici tributo riferibili al profitto del reato; (b) sequestrare direttamente, pro-quota, le annualità corrispondenti; (c) ricorrere al sequestro per equivalente solo per l'importo non più sequestrabile direttamente (es. quote già godute). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 231/2001, art. 19

    Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la confisca diretta del prezzo/profitto (anche tramite vincolo sulle specifiche poste nel Cassetto Fiscale) deve essere esperita in via prioritaria; il sequestro/confisca per equivalente è ammissibile solo quando la confisca diretta non sia possibile per la parte corrispondente (es. quote già godute).

  • D.Lgs. n. 231/2001, art. 53

    Consente al giudice di disporre nei confronti dell'ente il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19; utilizzata per legittimare il vincolo sui crediti d'imposta dell'ente, ma sempre nel rispetto della priorietà della confisca diretta.

  • Codice penale, art. 640, comma 2, n. 1

    Indica la fattispecie di truffa aggravata nei confronti dello Stato, contestata agli indagati e collegata alla maturazione del credito d'imposta considerato profitto del reato.

  • Codice penale, art. 110; art. 640-quater

    Richiamati a confermare la responsabilità degli autori materiali e le previsioni sulla confisca in relazione ai reati commessi.

  • Codice di procedura penale, art. 322-bis; art. 322-ter; art. 324 co. 5; art. 322

    Norme relative all'incidente di esecuzione, all'appello cautelare e alle modalità di impugnazione dei provvedimenti cautelari: la Cassazione ha qualificato il ricorso come appello cautelare e ha disposto il rinvio al Tribunale per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324 co. 5 c.p.p.

Massime di principio

  • Il sequestro/confisca "per equivalente" è misura sussidiaria: prima va eseguita la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, anche mediante vincolo pro-quota sulle specifiche annualità dei crediti d'imposta presenti nel Cassetto Fiscale.
  • In caso di crediti d'imposta spalmati su più annualità (con codice tributo e quote annuali), l'esecuzione deve individuare e vincolare le quote effettivamente riconducibili al profitto illecito in ciascuna annualità, lasciando libere le quote non contestate fin quando possibile.
  • Solo per la parte già "goduta" e dunque non sequestrabile direttamente è legittimo ricorrere al sequestro per equivalente, calcolando la differenza tra l'ammontare complessivo da confiscare e le quote ancora presenti nel Cassetto Fiscale.
  • L'esistenza del credito come profitto del reato non è negata dal fatto che alcune quote non siano immediatamente esigibili; tuttavia ciò non autorizza ad appropriarsi o vincolare crediti non riconducibili all'illecito o eccedenti la somma effettivamente sequestrabile.
  • Errori o arbitrarietà nell'esecuzione del sequestro (es. vincoli su annualità non pertinenti) sono sindacabili e possono condurre all'annullamento del provvedimento e al rinvio per nuovo esame.

Testo integrale

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