Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/12/2024 n. 4042 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. X, notificata via PEC il 13.6.2022, per inesistenza della notifica (mittente PEC non risultante nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - INI-PEC o altri elenchi pubblici), difetto di motivazione sul calcolo degli interessi e presunta violazione dell'art. 16 d.lgs. n. 472/97. La questione centrale è se la notifica via PEC sia valida quando il messaggio di invio provenga da un indirizzo PEC del concessionario non iscritto negli elenchi pubblici ufficiali e non dimostrato come rinvenibile sul sito istituzionale.

La decisione

Accoglimento dell'appello. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inesistenza della notifica per l'invio della cartella da un indirizzo PEC (notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it) non presente nell'INI-PEC né in altro elenco pubblico e non provato come pubblicato sul sito istituzionale dell'appellata. La notifica è stata considerata inesistente in quanto l'indirizzo mittente non rendeva riconoscibile e individuabile il potere pubblico esercitato dal concessionario notificatore; perciò la cartella di pagamento è stata annullata integralmente. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state poste a carico dell'appellata e liquidate in complessivi € 8.000,00 più accessori.

Norme richiamate

  • art. 26 comma 2 d.p.r. n. 602/73

    La notifica della cartella può essere eseguita ... a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) ...

    La norma autorizza la notificazione via PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'INI-PEC; la Corte estende l'esigenza di certezza anche alla identificazione inequivocabile del mittente/autorità notificante, perché nelle notifiche prive di componente materiale la provenienza deve risultare chiara per garantire la riconoscibilità del potere pubblico esercitato.

  • art. 4 comma 7 d.p.r. n. 68/2005

    Richiama il ricorso ai gestori indicati dal decreto per l'uso del servizio PEC; la Corte richiama la disciplina per sottolineare l'importanza degli elenchi pubblici e dei gestori come garanzia di tracciabilità e affidabilità del mittente.

  • art. 14 d.p.r. n. 68/2005

    Individua l'elenco pubblico dei gestori di PEC; la Corte fa riferimento a tale disposizione quale supporto alla necessità che gli indirizzi usati per notificare siano rintracciabili tramite elenchi pubblici.

  • artt. 6-bis e 6-ter d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    Stabiliscono l'istituzione dell'INI-PEC e dell'Indice dei domicili digitali della PA; la Corte li invoca come base normativa per richiedere che gli indirizzi PEC rilevanti per notifiche pubbliche siano iscritti o in altro modo pubblicizzati per garantire la provenienza ufficiale.

  • art. 3-bis L. n. 53/1994 e art. 16-ter d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

    Norme relative alla notificazione a mezzo PEC da parte di avvocati o al domicilio digitale del difensore; la Corte le dichiara non applicabili alla fattispecie poiché disciplinano una diversa fattispecie (notifiche effettuate da difensori), non le notifiche del concessionario della riscossione.

  • Cass. Civ., principi di diritto (ex multis: sent. n. 9066/24; n. 31085/22)

    La giurisprudenza di legittimità distingue tra nullità e inesistenza della notificazione: la notificazione è inesistente quando mancano gli elementi essenziali che rendono riconoscibile l'atto come notificazione (attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato e raggiungimento di un esito positivo idoneo a considerarla eseguita). La Corte territoriale applica tale principio richiedendo che la trasmissione sia effettuata in modo che il destinatario possa identificare il potere pubblico del mittente.

  • Cass. Ordinanza n. 982/2023 e sent. n. 15979/22 (richiamate dall'appellata)

    Tali pronunce ammettono che, in presenza di prova che l'indirizzo mittente è rinvenibile sul sito istituzionale e che non ha creato incertezza sulla provenienza, la mancanza di iscrizione nei pubblici elenchi non comporti necessariamente nullità o inesistenza. La Corte però osserva che qui l'appellata non ha fornito tale prova, per cui le pronunce non ostano all'annullamento.

Massime di principio

  • Per le notifiche via PEC di atti di riscossione privi di componente materiale è essenziale che la provenienza del messaggio sia inequivocabilmente riconoscibile come quella dell'ente notificante: l'indirizzo mittente dovrebbe risultare dagli elenchi pubblici (INI-PEC o equivalenti) o essere provato come pubblicato sul sito istituzionale.
  • In mancanza della prova della riconoscibilità del mittente PEC, la notifica può essere considerata inesistente (non solo nulla), con conseguente annullamento dell'atto impugnato e obbligo di rifusione delle spese a carico dell'ente notificante.
  • Gravano sul soggetto che notifichi (ente pubblico o concessionario) l'onere di dimostrare la correttezza e l'ufficialità dell'indirizzo PEC utilizzato: la semplice produzione del messaggio di PEC non basta se il mittente non è verificabile tramite registri pubblici o pubblicazioni istituzionali.
  • Le pronunce favorevoli alla validità della notifica senza iscrizione nei pubblici elenchi sono possibili solo quando il mittente risulti inequivocabilmente individuabile (es. mediante pubblicazione su sito istituzionale) e il destinatario non abbia subito pregiudizio nella difesa; la circostanza è fattuale e va provata dall'ente notificante.
  • Buone prassi per gli enti/concessionari: iscrivere gli indirizzi PEC utilizzati per notifiche nei registri pubblici, pubblicarli chiaramente sui siti istituzionali e conservare idonea documentazione di pubblicazione e di invio per resistere a contestazioni sulla validità della notifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.