Cassazione Civile, Ordinanza n. 26463/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formalizzata dalla società ricorrente dopo la conclusione di un accordo transattivo tombale tra le parti e altri soggetti collegati alle posizioni creditorie. In applicazione dell'art. 391 c.p.c. ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, conformemente a quanto previsto nell'accordo transattivo.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto la cassazione della sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto, in primo grado, della domanda proposta nei confronti della banca e avente ad oggetto un rapporto di mutuo. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi rappresentato l'esistenza di una trattativa complessiva su più posizioni, quindi ha comunicato che tra le parti e alcuni cessionari del credito era stato concluso un accordo transattivo tombale, regolarmente eseguito, con previsione di compensazione integrale delle spese, e ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con comunicazione della rinuncia alla controparte.
Norme richiamate
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la gestione della fase processuale in cui la ricorrente ha rappresentato l'imminente definizione transattiva della lite
è la base normativa per dichiarare estinto il giudizio a seguito della rinuncia al ricorso per cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se comunicata alla controparte e seguita dalla presa d'atto del Collegio, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando le parti definiscono transattivamente la controversia con accordo che prevede la compensazione delle spese, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
- In presenza di sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione per effetto di una transazione tombale, la Corte non esamina i motivi di ricorso e si limita a dichiarare l'estinzione del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
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