Ordinanza n. 510/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0652988 del 17.08.2023, con cui Anas S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha annullato in autotutela il disciplinare prot. n. 543436 del 07.07.2023 per la concessione di accesso adibito a carico/scarico merci e nettezza urbana lungo la Strada Statale Regina, in Comune di Brienno (doc. 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ANAS S.p.A. che ha annullato in autotutela il disciplinare per la concessione di accesso destinato a carico/scarico merci e nettezza urbana lungo la Strada Statale Regina, nel Comune di Brienno
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ANAS S.p.A. ha annullato in autotutela il precedente disciplinare relativo alla concessione di un accesso carrabile lungo la Strada Statale Regina. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, né sono riportate le ragioni poste dall’amministrazione a fondamento dell’annullamento in autotutela. Il TAR, richiamata una precedente ordinanza cautelare, ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla vicenda e verificare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione nel merito; in caso positivo deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, comunicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicando l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Le amministrazioni resistenti devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il TAR avverte espressamente che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse attuale, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Nessuna decisione di merito né regolazione delle spese risulta adottata.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Richiamato in relazione alla possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, nel caso concreto, di valutare l’inerzia sulla dichiarazione di interesse.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
L’inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, può essere valutata come disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo debba verificare l’attualità dell’interesse alla decisione, può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente se tale interesse permanga e di aggiornare le circostanze rilevanti della controversia.
- L’inosservanza dell’ordine di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione può essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e comportare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non definibile senza un aggiornamento della situazione fattuale e documentale, il giudice amministrativo può disporre che la parte privata riferisca sui fatti sopravvenuti e che l’amministrazione depositi chiarimenti documentati e gli atti impugnati con la relativa documentazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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