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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28434/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2008 emesso dal Comune nei confronti di una società in house alla quale era affidata, per conto dell'ente, la gestione di aree di sosta a pagamento. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva poi rigettato l'appello del Comune, ritenendo non dovuta la TOSAP perché la società svolgeva un mero servizio di gestione della riscossione delle tariffe, predeterminate dall'ente locale, con trasferimento del corrispettivo all'ente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'esenzione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in favore degli enti pubblici presuppone che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente e non al concessionario; (2) violazione degli artt. 38 e 39 del medesimo d.lgs., deducendo che il corrispettivo per la sosta era introitato nel bilancio della società. Successivamente la società resistente ha depositato istanza evidenziando che, in esecuzione di un accordo intervenuto nel 2023, il Comune aveva annullato gli avvisi di accertamento TOSAP, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che era venuto meno l'atto lesivo dell'interesse sostanziale oggetto della tutela giurisdizionale per effetto dell'annullamento, da parte del Comune, dell'avviso di accertamento impugnato, annullamento conforme alla richiesta della parte contribuente. Ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio secondo cui il raddoppio non opera in caso di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, per effetto di un atto sopravvenuto, viene meno l'atto lesivo e quindi l'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
  • Se la parte titolare del potere impositivo annulla l'atto impugnato in esecuzione di un accordo o comunque in modo conforme alla richiesta del contribuente, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso per cassazione non opera nei casi di cessazione della materia del contendere, ma solo nei casi di rigetto integrale o inammissibilità ordinaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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