Cassazione Civile, Ordinanza n. 28434/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2008 emesso dal Comune nei confronti di una società in house alla quale era affidata, per conto dell'ente, la gestione di aree di sosta a pagamento. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva poi rigettato l'appello del Comune, ritenendo non dovuta la TOSAP perché la società svolgeva un mero servizio di gestione della riscossione delle tariffe, predeterminate dall'ente locale, con trasferimento del corrispettivo all'ente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che l'esenzione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in favore degli enti pubblici presuppone che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente e non al concessionario; (2) violazione degli artt. 38 e 39 del medesimo d.lgs., deducendo che il corrispettivo per la sosta era introitato nel bilancio della società. Successivamente la società resistente ha depositato istanza evidenziando che, in esecuzione di un accordo intervenuto nel 2023, il Comune aveva annullato gli avvisi di accertamento TOSAP, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che era venuto meno l'atto lesivo dell'interesse sostanziale oggetto della tutela giurisdizionale per effetto dell'annullamento, da parte del Comune, dell'avviso di accertamento impugnato, annullamento conforme alla richiesta della parte contribuente. Ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il principio secondo cui il raddoppio non opera in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 49, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
L'esenzione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in favore degli enti pubblici richiede che l'occupazione sia riferibile al soggetto esente e non al concessionario che operi per suo conto.
artt. 38 e 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Sono richiamati dal ricorrente per sostenere la debenza della TOSAP in ragione del fatto che il corrispettivo della sosta sarebbe stato incassato dalla società.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, per effetto di un atto sopravvenuto, viene meno l'atto lesivo e quindi l'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
- Se la parte titolare del potere impositivo annulla l'atto impugnato in esecuzione di un accordo o comunque in modo conforme alla richiesta del contribuente, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso per cassazione non opera nei casi di cessazione della materia del contendere, ma solo nei casi di rigetto integrale o inammissibilità ordinaria del ricorso.
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