Sentenza n. 16555/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in data 18.05.2026, protocollo n. 5190-P;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 18 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, contestando la valutazione dell’Amministrazione circa l’insufficienza dei mezzi economici per mantenersi in Italia e il rischio migratorio, ossia la presunta intenzione di non rientrare nel Paese d’origine al termine degli studi. Il diniego era motivato dal difetto di prova delle risorse economiche e dalla sussistenza del rischio migratorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. La documentazione prodotta dall’Amministrazione in giudizio, in particolare un estratto conto con saldo finale al 18 dicembre 2025 di circa 8.000 euro, non ha dimostrato la disponibilità di mezzi sufficienti da parte del genitore per il mantenimento della figlia all’estero: mancava la certificazione reddituale per il 2023 e i cedolini pensionistici di agosto e settembre indicavano circa 381,94 euro ciascuno, a fronte di un nucleo familiare composto da sei persone. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era provato un titolo di alloggio per il periodo di studio, essendo documentata soltanto una prenotazione alberghiera di 30 giorni. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del ricorrente. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
RILEVATO che, all’esito dello svolgimento dell’attività istruttoria e segnatamente alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026, fissata per il vaglio dell’istanza cautelare, il Collegio ha dato alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a.; RITENUTO che ricorrono tutti i presupposti per l’adozione della pronuncia di cui all’art. 60 c.p.a.
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo aver dato alle parti l’avviso previsto dalla norma e aver ritenuto sussistenti i relativi presupposti.
Massime di principio
- La prova della disponibilità di mezzi economici per un soggiorno di studio all’estero va valutata considerando la documentazione reddituale e patrimoniale prodotta e la composizione del nucleo familiare; dati bancari isolati e documentazione reddituale incompleta possono non dimostrare risorse sufficienti al mantenimento.
- La documentazione di una prenotazione alberghiera limitata a una parte del periodo di studio non prova, da sola, la disponibilità di un alloggio per l’intero soggiorno.
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