Cassazione Civile, Ordinanza n. 02395/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia liquidata a carico della Gestione separata INPS mediante cumulo di contributi versati in più gestioni previdenziali. In primo e secondo grado era stata accolta la domanda dell'assicurato, riconoscendo la pensione con decorrenza dal 1 dicembre 2007, data in cui egli aveva già raggiunto età e contribuzione utili grazie al cumulo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 3 del d.m. n. 282/1996: secondo l'Istituto, la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la prestazione potesse decorrere da una data anteriore a quella di presentazione della domanda di opzione per la liquidazione a carico della Gestione separata, poiché solo da tale momento i contributi versati in altre gestioni possono essere computati ai fini del requisito contributivo utile alla pensione richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, nel caso di pensione liquidata a carico della Gestione separata con computo anche dei contributi versati in altre gestioni, la decorrenza non va fissata nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma nella data di presentazione della domanda di opzione, perché solo da quel momento la contribuzione esterna può concorrere alla formazione dell'anzianità contributiva necessaria. Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decorrenza della pensione liquidata a carico della Gestione separata, in caso di computo dei contributi versati in altre gestioni, coincide con la data di presentazione della domanda di opzione e non con una data anteriore collegata al solo requisito anagrafico.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata solo per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini; non incide sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- Quando la prestazione pensionistica nella Gestione separata richiede l'opzione per il computo di contributi versati in altre gestioni, la decorrenza del trattamento non può essere anteriore alla domanda di opzione.
- I contributi trasferiti o computati in una gestione previdenziale diversa rilevano ai fini del perfezionamento del requisito contributivo solo dal momento in cui l'assicurato esercita la facoltà prevista dalla disciplina speciale.
- La decisione di merito che individui la decorrenza della pensione in una data precedente alla domanda di opzione viola la disciplina regolamentare applicabile e va cassata.
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