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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23612/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 l. fall., di rimesse effettuate nell'anno anteriore al fallimento su un conto corrente intestato alla società poi fallita, per complessivi euro 65.000. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca alla restituzione della somma; la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo tardive sia la produzione documentale della banca volta a provare un maggiore affidamento e la natura ripristinatoria delle rimesse, sia l'eccezione secondo cui i pagamenti provenivano da un terzo garante e dunque non erano revocabili. In Cassazione la banca ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 67 l. fall., sostenendo che la questione della provenienza del pagamento da un terzo fosse una mera difesa, e non un'eccezione in senso proprio, quindi deducibile anche oltre il termine per il thema decidendum.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che la deduzione secondo cui il pagamento/rimessa sarebbe stato eseguito da un terzo costituisce un'eccezione in senso proprio, perché introduce un fatto modificativo dell'effetto giuridico fatto valere dalla curatela; di conseguenza deve essere proposta nel termine processuale previsto per le eccezioni e non può essere sollevata liberamente in ogni momento. La sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva tale deduzione e aveva escluso la sua qualificazione come mera difesa, è stata quindi confermata. Il ricorso è stato rigettato con condanna della banca alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    Le rimesse sul conto corrente del fallito non sono revocabili quando il pagamento sia stato effettuato dal terzo senza mettere la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    La qualificazione della deduzione come eccezione in senso proprio implica che essa debba essere tempestivamente proposta; non può essere introdotta tardivamente come mera difesa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato solo quanto al deposito della memoria da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione secondo cui il pagamento oggetto di revocatoria sia stato eseguito da un terzo, e non dal debitore fallito, integra un'eccezione in senso proprio, perché allega un fatto modificativo idoneo a escludere l'effetto revocatorio.
  • Le eccezioni in senso proprio, a differenza delle mere difese, sono soggette ai termini processuali perentori di allegazione e non possono essere introdotte tardivamente dopo la delimitazione del thema decidendum.
  • In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente, la non revocabilità può derivare dalla circostanza che il terzo abbia adempiuto l'obbligazione del debitore o del fideiussore senza porre la provvista nella disponibilità del fallito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaProveSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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