Cassazione Civile, Ordinanza n. 04589/2026 del 01/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca, poi subentrata una cessionaria del credito, per ottenere l'inefficacia verso i creditori di un trust autodichiarato con cui la debitrice aveva vincolato beni immobili dopo il sorgere del credito. In primo grado veniva rigettata l'intervento adesivo di una lavoratrice che vantava un credito di lavoro già accertato con sentenza definitiva; veniva invece accolta la revocatoria. In appello la debitrice e la lavoratrice impugnavano la decisione: la corte territoriale ammetteva l'intervento, riteneva non provata la cessione in blocco del credito alla cessionaria e, nel merito, confermava la revocatoria. Con il ricorso per cassazione la debitrice deduceva: 1) violazione degli artt. 105 e 268 c.p.c., sostenendo l'illegittimità dell'ammissione dell'intervento adesivo del terzo e la lesione del contraddittorio; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2697 c.c., contestando la sussistenza dell'eventus damni per difetto di prova che il trust avesse reso più difficile o incerto il soddisfacimento coattivo del credito e lamentando carenza motivazionale.
La decisione
La Corte ha rilevato in via preliminare la procedibilità del ricorso, escludendo l'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica. Nel merito, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché non coglieva la ratio decidendi sull'ammissibilità dell'intervento adesivo del terzo, intervento consentito fino alla precisazione delle conclusioni ma soggetto alle preclusioni istruttorie; il secondo perché non censurava adeguatamente la ratio secondo cui l'eventus damni nella revocatoria è integrato anche da un atto dispositivo che comporti una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio idonea ad aggravare il rischio di incapienza, con conseguente tutela della garanzia patrimoniale generale del creditore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
"ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo"
consente l'intervento volontario del terzo; nel caso dell'intervento adesivo, l'ingresso è ammissibile anche tardivamente, purché il terzo accetti il processo nello stato in cui si trova e resti soggetto alle preclusioni già maturate.
l'intervento del terzo è compatibile con il sistema delle preclusioni e non comporta riapertura dell'istruzione se le preclusioni probatorie sono già maturate.
il termine per il deposito delle memorie istruttorie delimita le preclusioni probatorie, ma non impedisce l'intervento adesivo del terzo.
l'azione revocatoria tutela la conservazione della garanzia patrimoniale generale del creditore e richiede la prova di un atto dispositivo che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, anche per effetto di una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio.
una volta allegato/provato che l'atto dispositivo mette a rischio la garanzia patrimoniale, spetta al debitore dimostrare il fatto impeditivo, cioè la presenza di altri beni idonei a neutralizzare l'effetto depauperativo.
richiamato come base della garanzia patrimoniale generica del debitore a tutela di tutti i creditori.
la notifica del ricorso per cassazione è stata ritenuta tempestiva rispetto alla notifica della sentenza.
richiamato nel procedimento di definizione accelerata e nella memoria depositata dalla controricorrente.
indicato per il subentro della cessionaria del credito nel processo.
richiamato anche per qualificare l'intervento adesivo della lavoratrice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'intervento adesivo del terzo nel processo civile è ammissibile anche quando intervenga dopo le preclusioni istruttorie, purché il terzo accetti il processo nello stato in cui si trova e non determini la riapertura dell'istruzione; le parti originarie restano tutelate dal permanere delle preclusioni già maturate.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede la prova di un danno attuale e certo in senso stretto, essendo sufficiente che l'atto dispositvo renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito, anche attraverso una mera modificazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore.
- L'azione revocatoria tutela la garanzia patrimoniale generale ex art. 2740 c.c.; una volta dimostrato che l'atto ha inciso in senso peggiorativo sulla garanzia, incombe sul debitore provare l'esistenza di altri beni nel patrimonio idonei a neutralizzare l'effetto depauperativo.
- In cassazione è inammissibile la censura che non aggredisca la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando formalmente richiami norme asseritamente violate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04564/2026 del 01/03/2026
- ordinanza_civile · 1 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04566/2026 del 01/03/2026
- ordinanza_civile · 1 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04567/2026 del 01/03/2026
- ordinanza_civile · 1 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04573/2026 del 01/03/2026
- ordinanza_civile · 1 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04574/2026 del 01/03/2026
- ordinanza_civile · 1 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04576/2026 del 01/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →