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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13992/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano che aveva respinto la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra quattro giudicati di condanna. I fatti richiamati in ordinanza riguardavano: un tentato furto aggravato; una pluralità di furti e reati connessi contestati in un altro giudicato, tra cui anche un'associazione per delinquere; un reato di evasione; e, da ultimo, un reato di resistenza a pubblico ufficiale definito con applicazione della pena. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza, e erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p., sostenendosi che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valorizzato la contiguità temporale delle condotte e le analogie/interconnessioni tra i fatti, ritenendo insussistente il vincolo continuativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi, delle modalità esecutive e del contesto temporale e spaziale, giungendo con argomentazioni logiche alla conclusione dell'insussistenza della continuazione. La censura difensiva mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della continuazione in executivis; la Corte ribadisce che la valutazione del vincolo tra i reati, quando fondata su un apprezzamento logicamente argomentato dei fatti, non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero non ravvisato nel caso concreto.

Massime di principio

  • In tema di continuazione in sede esecutiva, il giudice deve verificare se i reati siano riconducibili a un medesimo disegno criminoso attraverso un apprezzamento complessivo di genesi, modalità esecutive, contiguità temporale e collegamenti fattuali tra le condotte.
  • Quando il giudice dell'esecuzione motivi in modo logico e completo sull'insussistenza della continuazione, la censura in cassazione che solleciti una diversa lettura degli stessi elementi di fatto è inammissibile, perché si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • La mera vicinanza temporale tra fatti e l'esistenza di asserite analogie non impongono di per sé il riconoscimento della continuazione, dovendo emergere un effettivo collegamento finalistico tra i reati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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