Cassazione Penale, Ordinanza n. 38480/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza l'insufficienza o l'illogicità dell'accertamento circa la provenienza delittuosa del bene e la sua consapevolezza. Con il secondo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese in appello, quindi non specifico. Quanto al secondo motivo, lo ha giudicato manifestamente infondato, rilevando che l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata in presenza di ricorso inammissibile e che, comunque, la prescrizione non era ancora maturata prima della decisione di secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione sia perché, essendo il ricorso inammissibile, non poteva essere rilevata l'eventuale prescrizione sopravvenuta, sia perché, in concreto, il termine non risultava ancora maturato prima della sentenza di appello, applicandosi alla ricettazione la pena del primo comma dell'art. 648 c.p. ai fini del calcolo prescrizionale. È così rimasta ferma la condanna per ricettazione pronunciata nei gradi di merito.
Norme richiamate
"in materia di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma (ora divenuto quarto comma in virtù dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 novembre 2021 n.195) dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo"
La fattispecie attenuata della ricettazione non è un autonomo titolo di reato, ma una circostanza attenuante speciale; per la prescrizione si guarda alla pena prevista per la forma base.
art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195
Richiamato solo per indicare che il precedente secondo comma dell'art. 648 c.p. è divenuto quarto comma.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
"l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata"
Se il ricorso è inammissibile, la Corte non può rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo
"in materia di delitto di ricettazione, per l'affermazione della responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche"
Ai fini della ricettazione, il delitto presupposto può essere desunto anche tramite prova logica, senza necessità di un accertamento giudiziale pieno del reato presupposto o dei suoi autori.
Sez. 2, n. 38887 del 16/09/2008, Azara e altro
"Il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (numero di telaio) e privo di documenti, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso"
L'alterazione del numero di telaio è indice rivelatore della provenienza illecita del bene e della consapevolezza del possessore, salvo prova della legittimità del possesso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limiti a riprodurre senza autonoma critica le doglianze già respinte in appello è inammissibile per difetto di specificità.
- In tema di ricettazione, la prova del delitto presupposto non richiede necessariamente l'accertamento giudiziale del reato originario o dell'identità dei suoi autori, potendo essere desunta da elementi e inferenze logiche.
- L'alterazione di elementi identificativi del bene, come il numero di telaio di un veicolo o ciclomotore, costituisce un indice particolarmente significativo della provenienza delittuosa del bene e della consapevolezza dell'agente.
- Ai fini della prescrizione della ricettazione, l'ipotesi attenuata non integra un reato autonomo ma una circostanza attenuante speciale; pertanto il termine va calcolato sulla pena prevista per la fattispecie base.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
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