Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18984/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della dichiarata inammissibilità dell'appello in quanto, secondo la Corte d'appello, il ricorrente non aveva allegato all'atto di appello uno specifico mandato ad impugnare conferito al difensore ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.: sostiene che non fosse necessario il mandato perché aveva eletto domicilio presso il difensore, la citazione per l'appello era stata notificata a detto domiciliatario, aveva più volte chiesto differimenti per legittimo impedimento producendo certificati medici e quindi aveva piena cognizione della pendenza dell'appello. Propone altresì profilo di illegittimità costituzionale per presunta compressione del diritto di difesa e del principio di ragionevolezza, lamentando una disparità di trattamento tra imputato assente e presente e con la parte civile

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, al momento della presentazione dell'appello, l'art. 581, comma 1-quater c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022) imponeva, a pena di inammissibilità, il deposito di un mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza con dichiarazione o elezione di domicilio. Pur avendo successivamente la legge n.114/2024 circoscritto l'ambito della norma alla sola impugnazione proposta dal difensore d'ufficio, la Corte ha applicato la formulazione vigente al momento della proposizione dell'impugnazione (principio tempus regit actum). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, precisando che la norma è di natura processuale e disciplina modalità dell'impugnazione del difensore senza limitare il potere di impugnazione spettante all'imputato. Per tali motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile dell'importo di euro 2.500,00 oltre accessori di legge

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Disposizione processuale che, al tempo della proposizione dell'appello, richiedeva il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio; la sua inosservanza comporta inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (abrogato successivamente)

    Norma collegata richiamata nel dibattito; la Corte ha ricordato che le modifiche normative successive che non prevedono disposizioni transitorie non si applicano retroattivamente alle impugnazioni già proposte

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha introdotto l'art. 581, comma 1-quater, volto a garantire che l'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato assente sia frutto di una scelta consapevole del difensore

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha successivamente circoscritto l'ambito di applicazione della disposizione alla sola impugnazione proposta dal difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto però non applicabile retroattivamente tale modifica alle impugnazioni presentate anteriormente

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivare la differenza di trattamento prospettata dal ricorrente; la Corte osserva che la norma riconosce autonomia di legittimazione ad impugnare al difensore ma che le limitazioni proceduralmente previste non incidono sul diritto sostanziale di impugnazione dell'imputato

  • Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007 (Lista), Rv. 236537

    Richiamata per il principio tempus regit actum: in mancanza di disciplina transitoria l'applicabilità delle norme si determina con riguardo al momento in cui l'atto è compiuto o il provvedimento emesso

  • Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025 (De Felice)

    Richiamata per escludere l'applicabilità retroattiva delle modifiche introdotte dalla legge n.114/2024 alle impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024

  • Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024 (Terrasi), Rv. 285900

    Richiamata per affermare che le disposizioni relative al mandato ad impugnare non ledono il diritto di difesa e la presunzione di non colpevolezza, essendo regole di forma per l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore

  • artt. 368 e 476 cod. pen.

    Reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado; citati in relazione all'oggetto della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Quando la legge processuale impone formalità a pena di inammissibilità (es. deposito di mandato ad impugnare), tali formalità devono essere osservate al momento della proposizione dell'atto, salvo diversa disciplina transitoria
  • La regola tempus regit actum comporta che, in assenza di norme transitorie, si applica la disciplina vigente al momento in cui l'atto processuale viene compiuto o il provvedimento è emesso
  • La presenza di elementi fattuali idonei a dimostrare la conoscenza della pendenza del processo (domicilio presso il difensore, notifiche, certificati medici) non sostituisce il requisito formale del mandato ad impugnare quando la legge lo richiede espressamente
  • Le disposizioni che disciplinano le modalità processuali di impugnazione del difensore sono di regola considerate compatibili con il diritto di difesa e con la presunzione di non colpevolezza, salvo prova di irragionevolezza manifesta
  • In ipotesi di modifiche normative successive che limitino o amplino la platea dei soggetti autorizzati ad impugnare (p.es. restrizione all'ufficio difensore), occorre verificare la data di presentazione dell'impugnazione per stabilire la norma applicabile
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore (o chi impugna per suo conto) deve curare il deposito tempestivo e formale del mandato o degli atti richiesti dalla normativa vigente al momento dell'impugnazione; in mancanza, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.