Cassazione Penale, Ordinanza n. 14994/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo un unico motivo: l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avrebbe dovuto riconoscere la non punibilità per la modesta offensività della condotta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice d'appello aveva già indicato in modo puntuale le ragioni dell'esclusione della tenuità, valorizzando le gravi modalità del fatto, l'intensità del dolo e i precedenti specifici dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, relativa alla condanna per evasione, è rimasta ferma, poiché il motivo articolato contro il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto manifestamente infondato. Non risulta una riforma della statuizione di merito.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto dell'imputazione, ossia evasione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile nel caso concreto, poiché il giudice di merito aveva correttamente evidenziato gravi modalità del fatto, intensità del dolo e precedenti specifici.
Massime di principio
- La censura in cassazione sull'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto è infondata quando la sentenza di merito abbia già motivato in modo puntuale sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p., indicando elementi ostativi concreti e coerenti con la gravità della condotta.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione della particolare tenuità richiede un apprezzamento complessivo della offensività del fatto e della personalità dell'autore; possono legittimamente escluderla le gravi modalità esecutive, l'intensità del dolo e i precedenti specifici.
- Quando il ricorso si risolve nella mera riproposizione di doglianze già disattese con motivazione adeguata dal giudice di merito, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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