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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12770/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: Deglaudi Teresa, Oberto Alessandro e Cichello Tommaso denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza/insufficiente motivazione per mancata indicazione dei punti della decisione d'appello contestati e per inadeguata risposta alle doglianze sul trattamento sanzionatorio; Deglaudi Melisa Soriel denuncia vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità, contestando la attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa (Ponzetto Albino) e la correttezza della valutazione degli elementi indiziari che avrebbero portato alla sua condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Deglaudi Teresa, Oberto Alessandro e Cichello Tommaso il ricorso è stato ritenuto generico e indeterminato perché non indicava i punti specifici della decisione d'appello né confrontava le ragioni di merito riguardo al trattamento sanzionatorio. Per Deglaudi Melisa Soriel la censura è stata ritenuta non consentita nel giudizio di legittimità o comunque infondata: la Corte ha confermato che l'individuazione fotografica è "prova atipica" ammissibile ai sensi dell'art. 189 c.p.p. quando il giudice ne ritenga l'attendibilità, ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale che ha esaminato unitariamente e globalmente gli indizi e gli elementi di prova, e ha quindi respinto il motivo. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione: le censure devono essere specifiche e non costituire semplici rilievi generici o indeterminati sulla motivazione; un ricorso che non indica i punti contestati della decisione è inammissibile.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Consente l'assunzione di "altri mezzi di prova" non disciplinati espressamente, per cui l'individuazione fotografica, quale "prova atipica", può essere valutata dal giudice se ritenuta idonea; la sua certezza dipende dall'attendibilità di chi l'ha resa.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla ricognizione personale; il giudice ha distinto la ricognizione disciplinata da questa norma dall'individuazione fotografica, che resta prova atipica e va valutata con i criteri di attendibilità previsti dall'art. 189 c.p.p.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. in l. 18/12/2020, n.176

    Riferimento formale alla requisitoria/procedura in sede di Procura Generale: la citazione indica l'atto di requisitoria reso nei termini previsti dalle norme di conversione e successive disposizioni emergenziali, senza incidenza sul merito della decisione di inammissibilità.

  • artt. 1 e 7, d.l. n. 105 del 2021

    artt. 1 e 7 d.l. n. 105 del 2021

    Riferimenti normativi collegati alle disposizioni processuali emergenziali menzionate nella requisitoria; richiamati per contesto procedurale nella fase di costituzione del pubblico ministero in Cassazione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico: deve indicare chiaramente i punti della decisione impugnata e formulare censure circostanziate; l'assenza di tale specificità rende il ricorso inammissibile.
  • L'individuazione fotografica è una "prova atipica" ammessa in giudizio: la sua efficacia probatoria dipende dall'attendibilità del dichiarante e dalla valutazione motivata del giudice, non dal mero riconoscimento.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una rivalutazione globale del merito come se fosse un nuovo giudizio: la Cassazione verifica la correttezza della motivazione e la legittimità del ragionamento, non riesamina liberamente le prove già valutate dal giudice di merito.
  • La valutazione di elementi indiziari deve essere compiuta in modo unitario e globale: singoli indizi deboli possono comunque concorrere a formare prova logicamente convincente quando valutati insieme con rigore metodologico.
  • Rilievi generici che riproducono argomentazioni già trattate e correttamente motivate dal giudice di merito sono inammissibili: bisogna indicare specifici travisamenti di emergenze probatorie per prospettare vizio di motivazione.

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