Cassazione Penale, Sentenza n. 12770/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: Deglaudi Teresa, Oberto Alessandro e Cichello Tommaso denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza/insufficiente motivazione per mancata indicazione dei punti della decisione d'appello contestati e per inadeguata risposta alle doglianze sul trattamento sanzionatorio; Deglaudi Melisa Soriel denuncia vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità, contestando la attendibilità dell'individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa (Ponzetto Albino) e la correttezza della valutazione degli elementi indiziari che avrebbero portato alla sua condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Deglaudi Teresa, Oberto Alessandro e Cichello Tommaso il ricorso è stato ritenuto generico e indeterminato perché non indicava i punti specifici della decisione d'appello né confrontava le ragioni di merito riguardo al trattamento sanzionatorio. Per Deglaudi Melisa Soriel la censura è stata ritenuta non consentita nel giudizio di legittimità o comunque infondata: la Corte ha confermato che l'individuazione fotografica è "prova atipica" ammissibile ai sensi dell'art. 189 c.p.p. quando il giudice ne ritenga l'attendibilità, ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale che ha esaminato unitariamente e globalmente gli indizi e gli elementi di prova, e ha quindi respinto il motivo. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione: le censure devono essere specifiche e non costituire semplici rilievi generici o indeterminati sulla motivazione; un ricorso che non indica i punti contestati della decisione è inammissibile.
Consente l'assunzione di "altri mezzi di prova" non disciplinati espressamente, per cui l'individuazione fotografica, quale "prova atipica", può essere valutata dal giudice se ritenuta idonea; la sua certezza dipende dall'attendibilità di chi l'ha resa.
Norma relativa alla ricognizione personale; il giudice ha distinto la ricognizione disciplinata da questa norma dall'individuazione fotografica, che resta prova atipica e va valutata con i criteri di attendibilità previsti dall'art. 189 c.p.p.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137, conv. in l. 18/12/2020, n.176
Riferimento formale alla requisitoria/procedura in sede di Procura Generale: la citazione indica l'atto di requisitoria reso nei termini previsti dalle norme di conversione e successive disposizioni emergenziali, senza incidenza sul merito della decisione di inammissibilità.
artt. 1 e 7, d.l. n. 105 del 2021
artt. 1 e 7 d.l. n. 105 del 2021
Riferimenti normativi collegati alle disposizioni processuali emergenziali menzionate nella requisitoria; richiamati per contesto procedurale nella fase di costituzione del pubblico ministero in Cassazione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico: deve indicare chiaramente i punti della decisione impugnata e formulare censure circostanziate; l'assenza di tale specificità rende il ricorso inammissibile.
- L'individuazione fotografica è una "prova atipica" ammessa in giudizio: la sua efficacia probatoria dipende dall'attendibilità del dichiarante e dalla valutazione motivata del giudice, non dal mero riconoscimento.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una rivalutazione globale del merito come se fosse un nuovo giudizio: la Cassazione verifica la correttezza della motivazione e la legittimità del ragionamento, non riesamina liberamente le prove già valutate dal giudice di merito.
- La valutazione di elementi indiziari deve essere compiuta in modo unitario e globale: singoli indizi deboli possono comunque concorrere a formare prova logicamente convincente quando valutati insieme con rigore metodologico.
- Rilievi generici che riproducono argomentazioni già trattate e correttamente motivate dal giudice di merito sono inammissibili: bisogna indicare specifici travisamenti di emergenze probatorie per prospettare vizio di motivazione.
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