Cassazione Civile, Ordinanza n. 27222/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. per ottenere l'ammissione di un credito derivante dallo scoperto di due conti correnti; il Tribunale aveva riconosciuto il credito, ma lo aveva ammesso integralmente in chirografo, negando la prelazione pignoratizia perché la scrittura costitutiva del pegno, a suo dire, non conteneva un riferimento sufficientemente specifico al credito garantito. In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente il richiamo alla linea di credito utilizzabile su un determinato conto corrente, sostenendo che il collegamento non potesse essere ricostruito con elementi esterni e che accessorietà e inerenza dovessero risultare già nella scrittura. Con l'unico motivo di ricorso la banca denunciava violazione dell'art. 2787 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la scrittura di pegno indicava comunque l'oggetto della garanzia, cioè l'apertura di credito riferita a quel conto, e quindi consentiva l'identificazione del credito garantito ai fini della prelazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'art. 2787, terzo comma, c.c., la garanzia pignoratizia è opponibile in prelazione quando la scrittura costitutiva contenga elementi idonei a identificare il credito garantito, anche mediante indici di collegamento interni o comunque esterni al documento, purché coevi o preesistenti alla convenzione; è invece esclusa la prelazione solo se l'individuazione del credito richieda elementi ulteriori formatisi successivamente. Nel caso concreto il Tribunale aveva già accertato che il pegno era stato concesso a garanzia dell'apertura di credito riferita a uno specifico conto corrente, sicché era erroneo pretendere che nella scrittura fosse indicato il saldo passivo finale o il suo esatto ammontare. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per la verifica dell'esatto ammontare del credito da collocare con prelazione pignoratizia e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore
Ai fini della prelazione pignoratizia non occorre la specificazione analitica di tutti gli elementi del credito, ma è sufficiente che la scrittura consenta l'identificazione del credito garantito tramite elementi e indici di collegamento presenti nel documento o comunque esterni, purché preesistenti o coevi; la prelazione resta inopponibile solo quando l'individuazione richieda elementi successivi alla convenzione
Massime di principio
- Nel pegno, ai fini dell'opponibilità della prelazione, il credito garantito deve essere sufficientemente individuabile nella scrittura costitutiva, ma non è necessario che sia descritto in tutti i suoi elementi oggettivi.
- L'identificazione del credito garantito può avvenire anche mediante elementi esterni al documento, purché la scrittura contenga indici di collegamento utili alla sua individuazione e tali elementi siano preesistenti o coevi alla convenzione.
- È erroneo negare la prelazione pignoratizia solo perché la scrittura non indica il saldo finale di un conto corrente o l'esatto ammontare del debito, quando la garanzia risulti riferita all'apertura di credito sottostante.
- La prelazione è inopponibile quando il credito garantito sia individuabile soltanto attraverso elementi esterni sopravvenuti, perché in tal caso difettano accessorietà e inerenza al momento della costituzione del pegno.
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