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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28909/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente)

La controversia

La lite trae origine da un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di euro 36.000,00, oltre interessi, quale differenza tra un contributo promesso di euro 60.000,00 e quanto già corrisposto, pari a euro 24.000,00. L'ingiunto aveva proposto opposizione sostenendo che la dichiarazione unilaterale posta a base della pretesa non fosse vincolante e che, comunque, sussistesse una giusta causa per revocare la promessa di erogazione. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza la fondazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha comunicato che la sentenza d'appello impugnata era stata a sua volta annullata in sede di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. con altra sentenza della stessa Corte d'appello. Da ciò la Corte di cassazione ha tratto la conseguenza della cessazione della materia del contendere e del sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che la revocazione della sentenza d'appello impugnata aveva fatto venir meno l'oggetto del ricorso e, quindi, l'interesse attuale alla decisione. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, anche in considerazione della concorde prospettazione delle parti sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento di revocazione che ha annullato la sentenza d'appello oggetto del ricorso.

  • contributo unificato

    la declaratoria di inammissibilità per cessazione della materia del contendere ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se sopravviene la rimozione della sentenza impugnata, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La revocazione della sentenza impugnata in cassazione determina la cessazione della materia del contendere quando venga meno la pronuncia che costituisce l'oggetto dell'impugnazione, a prescindere dalla mera eventualità di una futura impugnazione della sentenza revocatoria.
  • In presenza di concorde presa d'atto della cessazione della materia del contendere, e in assenza di insistenza sulla regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, è possibile disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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