Cassazione Civile, Ordinanza n. 13785/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il pagamento dell'indennità una tantum prevista dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995 in relazione al decesso del coniuge. La domanda era stata respinta nei gradi di merito perché il dante causa non avrebbe potuto accedere al sistema pensionistico contributivo, ritenuto presupposto necessario per la prestazione ai sensi dell'art. 1 del d.m. 13 gennaio 2003. In cassazione la parte soccombente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 19 e 20, della legge n. 335 del 1995, sostenendo che il decreto ministeriale avesse indebitamente introdotto un requisito non previsto dalla legge: secondo la ricorrente, il d.m. avrebbe dovuto limitarsi a disciplinare modalità e termini di erogazione, non i presupposti sostanziali della prestazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello. Ha ritenuto infondata la censura perché il requisito dell'assoggettamento della pensione del defunto al sistema contributivo risulta già implicito nel coordinamento sistematico dell'art. 1, commi 19 e 20, della legge n. 335 del 1995, che è norma interamente centrata sull'introduzione del sistema contributivo. La Corte ha inoltre valorizzato il confronto con l'art. 13 della legge n. 218 del 1952, relativo all'analogo istituto nell'ordinamento previgente, per confermare che le due discipline operano su basi differenti a seconda del regime pensionistico di riferimento. È stata quindi esclusa l'illegittimità del d.m. 13 gennaio 2003. Nulla è stato disposto sulle spese per la certificazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 19, L. 8 agosto 1995, n. 335
La disposizione è letta come parte del quadro normativo che introduce il sistema pensionistico contributivo e costituisce il riferimento necessario per comprendere il comma 20.
art. 1, comma 20, L. 8 agosto 1995, n. 335
Il secondo periodo della norma va coordinato con il primo: l'indennità una tantum per i superstiti presuppone una pensione riferita al medesimo regime contributivo richiamato dal comma 19.
art. 1 d.m. 13 gennaio 2003
Non è ritenuto illegittimo; il decreto non introduce un requisito extra-legislativo, ma esplicita un presupposto già desumibile dalla legge, ossia che la pensione del defunto fosse soggetta al metodo contributivo.
art. 13 L. 4 aprile 1952, n. 218
È richiamato in chiave sistematica come disciplina previgente dell'analogo istituto dell'indennità una tantum nel regime retributivo, utile a confermare la distinzione tra le due fattispecie normative.
La certificazione prodotta in base a tale norma esclude la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa si inserisce in una disciplina di sistema, il suo contenuto va interpretato in modo coordinato con le norme della stessa legge, anche se un requisito non è enunciato testualmente in modo espresso.
- Un atto regolamentare attuativo non è illegittimo se si limita a rendere esplicito un presupposto già desumibile dalla legge; al contrario, sarebbe censurabile solo se introducesse condizioni nuove e incompatibili con la fonte primaria.
- Per interpretare una prestazione previdenziale speciale è legittimo il raffronto con l'analogo istituto previsto dalla normativa previgente, quando il confronto consenta di distinguere il regime applicabile in base al diverso sistema pensionistico di riferimento.
- Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso comporta la conferma della decisione impugnata e, in presenza dei presupposti normativi, il contributo unificato aggiuntivo.
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