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Ordinanza

Ordinanza n. 13516/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- - con cui il Consolato Generale d’Italia di Casablanca ha rifiutato il visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202604051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia di Casablanca

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia di Casablanca ha rifiutato il visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato. Il TAR ha esaminato la questione preliminare relativa alla prospettata irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, rilevando che, alla luce delle deduzioni della parte ricorrente, non sussistevano i presupposti per definire immediatamente la causa in rito ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego del visto.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito in sede di immediata definizione in rito. Ritenendo necessario procedere alla trattazione del merito, ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027. L’ordinanza non decide la legittimità del rifiuto del visto né gli altri eventuali motivi di ricorso. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    pronuncia di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito

    Il TAR ha ritenuto non sussistenti, alla luce delle deduzioni della parte ricorrente, i presupposti per definire immediatamente la causa mediante declaratoria di irricevibilità per tardività del deposito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando le deduzioni della parte ricorrente non consentono di ritenere immediatamente sussistente la tardività del deposito, il giudice amministrativo non può definire la causa in rito ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. mediante declaratoria di irricevibilità, dovendo fissare la trattazione della causa in udienza pubblica.
  • Laddove non sia definita la controversia in rito, il giudice può rinviare la trattazione del merito a una successiva udienza pubblica, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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