Ordinanza n. 13516/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- - con cui il Consolato Generale d’Italia di Casablanca ha rifiutato il visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia di Casablanca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia di Casablanca ha rifiutato il visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato. Il TAR ha esaminato la questione preliminare relativa alla prospettata irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, rilevando che, alla luce delle deduzioni della parte ricorrente, non sussistevano i presupposti per definire immediatamente la causa in rito ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego del visto.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito in sede di immediata definizione in rito. Ritenendo necessario procedere alla trattazione del merito, ha rinviato la causa all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027. L’ordinanza non decide la legittimità del rifiuto del visto né gli altri eventuali motivi di ricorso. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
pronuncia di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito
Il TAR ha ritenuto non sussistenti, alla luce delle deduzioni della parte ricorrente, i presupposti per definire immediatamente la causa mediante declaratoria di irricevibilità per tardività del deposito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono state richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le deduzioni della parte ricorrente non consentono di ritenere immediatamente sussistente la tardività del deposito, il giudice amministrativo non può definire la causa in rito ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. mediante declaratoria di irricevibilità, dovendo fissare la trattazione della causa in udienza pubblica.
- Laddove non sia definita la controversia in rito, il giudice può rinviare la trattazione del merito a una successiva udienza pubblica, senza anticipare la decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.
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