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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33551/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che ha confermato la condanna per rapina continuata e lesioni personali (2 anni e 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa). Il ricorrente deduceva, tra l'altro, omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione relativa alla mancata contestazione della recidiva: la recidiva risultava indicata solo nel decreto di giudizio immediato e nel casellario giudiziale, ma non nell'intestazione dell'imputazione né nelle sentenze di primo e secondo grado, sicché si lamentava che non fosse stata correttamente contestata e motivata

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione. Ha ritenuto che l'esclusione della recidiva non avrebbe prodotto alcun vantaggio sostanziale per l'imputato, poiché la recidiva era stata valutata come subvalente rispetto alle attenuanti generiche e quindi non aveva inciso sul trattamento sanzionatorio. Per tale ragione l'impugnazione non aveva la necessaria concretezza e attualità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso e della presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite e pronunce di legittimità

    Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj); Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016 (Attanasio); altre pronunce richiamate (es. Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015)

    Richiamata per affermare il principio secondo cui l'interesse ad impugnare nel processo penale deve essere utilitaristico e concreto: l'impugnazione è inammissibile se volta a ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante che risulti comunque subvalente rispetto alle attenuanti, perché in tal caso non produce un vantaggio processuale o sostanziale

Massime di principio

  • L'interesse a proporre impugnazione in sede penale richiede un vantaggio concreto e attuale: non è sufficiente dimostrare un errore teorico se tale correzione non modifica il trattamento sanzionatorio
  • La contestazione di una recidiva dev'essere valutata non solo formalmente (presenza nell'imputazione) ma anche alla luce degli atti (es. decreto di giudizio immediato, casellario), tuttavia l'eventuale errore formale può risultare privo di rilevanza se la recidiva è stata comunque considerata subvalente
  • Se l'eliminazione di una circostanza aggravante non altera la pena concreta (perché compensata o annullata da attenuanti prevalenti), il ricorrente può essere privo di interesse ad impugnare e il ricorso può essere dichiarato inammissibile
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche per il ricorrente (spese processuali e, se ravvisata colpa, somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per cui è necessario valutare preventivamente la concretezza dell'utilità perseguita con l'impugnazione
  • Nel valutare la correttezza della contestazione della recidiva occorre esaminare tutti gli atti processuali rilevanti (richiesta, decreto di giudizio immediato, casellario e motivazioni delle sentenze), ma anche il concreto effetto di tale contestazione sulla determinazione della pena

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