Cassazione Penale, Ordinanza n. 32586/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, in violazione dell'obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Catanzaro aveva rigettato un incidente di esecuzione. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato presentato personalmente dall'interessato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Per tale ragione, richiamando gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017, ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza esaminare nel merito le doglianze relative all'incidente di esecuzione.
Norme richiamate
Consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso per cassazione nei casi previsti dalla legge.
È richiamato quale disposizione che, nel regime applicabile, impone la proposizione dell'impugnazione per cassazione mediante difensore abilitato.
Richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Collega alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamata quale fonte delle modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. rilevanti per la sottoscrizione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'interessato è inammissibile quando la legge richiede che esso sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inammissibilità derivante dalla proposizione personale del ricorso può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza esame delle questioni di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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