Cassazione Civile, Ordinanza n. 02063/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, laureati in medicina e muniti di diploma di specializzazione post lauream, avevano convenuto in giudizio l'Amministrazione statale chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivante dalla tardiva attuazione, da parte dell'Italia, delle direttive comunitarie in materia di formazione specialistica dei medici. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato prescritto il diritto, applicando il termine quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2012 per effetto della l. n. 183/2011. L'appello era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello ex art. 348-bis c.p.c. In cassazione i ricorrenti hanno sostenuto, in sintesi, che il diritto risarcitorio sarebbe sorto solo con l'attuazione della direttiva 93/16 mediante i D.P.C.M. del 2007 e che, pertanto, il termine prescrizionale non poteva decorrere prima di tali atti; contestavano dunque la declaratoria di prescrizione. La Corte rileva però che il ricorso è confusamente costruito, perché non è chiaro se sia diretto contro la sentenza di primo grado o contro l'ordinanza d'appello, e comunque richiama il consolidato orientamento secondo cui la direttiva 93/16 non ha introdotto un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio rispetto al d.lgs. n. 368/1999.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che la censura è insanabilmente confusa: il ricorso alterna doglianze rivolte contro la sentenza del Tribunale e doglianze rivolte contro l'ordinanza della Corte d'appello, senza consentire di individuare con certezza il provvedimento impugnato. Se interpretato come diretto contro la sentenza di primo grado, il ricorso è inammissibile perché le censure sono in realtà indirizzate contro la decisione d'appello; se interpretato come rivolto contro l'ordinanza d'appello, è inammissibile perché la tesi sostanziale è comunque contraria a un orientamento consolidato della Corte, secondo cui la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un nuovo obbligo sulla misura della remunerazione degli specializzandi rispetto al d.lgs. n. 368/1999. La Corte condanna inoltre i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 18.910,60, e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il regime dell'impugnazione per cassazione avverso la sentenza di primo grado quando l'appello è dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.
richiamato come base dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale
la confusione del ricorso e l'incertezza sul provvedimento impugnato determinano inammissibilità per difetto di specificità dei motivi
il ricorso sarebbe comunque inammissibile se diretto contro l'ordinanza d'appello, perché la questione è coperta da giurisprudenza consolidata
art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio per relationem alla motivazione di precedente conforme
le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza
il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina in base al petitum e alla domanda di importo più elevato
art. 10, secondo comma, c.p.c.
al valore della domanda vanno sommati gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio
le spese sono poste a carico dei soccombenti in solido
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata quale momento di decorrenza della prescrizione affermato dal giudice di merito
costituisce, secondo la Corte, il parametro normativo di riferimento sulla remunerazione degli specializzandi
Direttiva 93/16/CEE
non ha introdotto un nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio rispetto al d.lgs. 368/1999
Direttive 75/362 e 75/363
sono indicate come fonti europee la cui tardiva attuazione era posta a base dell'azione risarcitoria
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo univoco il provvedimento impugnato e costruire censure coerenti con esso; l'alternanza di doglianze rivolte a decisioni diverse rende il ricorso inammissibile per insanabile confusione.
- Quando una questione di diritto è già coperta da giurisprudenza consolidata conforme, il ricorso che proponga una tesi incompatibile con tale orientamento può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- In tema di remunerazione dei medici specializzandi, la direttiva 93/16/CEE non introduce un autonomo e ulteriore obbligo sulla misura della borsa di studio rispetto al quadro interno delineato dal d.lgs. n. 368/1999.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa si determina sulla base della domanda di importo più elevato e, se richiesti, gli interessi già scaduti prima dell'introduzione del giudizio si sommano al capitale.
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