Cassazione Penale, Sentenza n. 9402/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca di un immobile sito a Barcellona Pozzo di Gotto, nonché la confisca di buoni postali e depositi cointestati tra Antonina Trovato Liberante e Giovanni Rao. Hanno dedotto che fossero emerse "prove nuove": 1) una consulenza tecnica di parte (geom. Russo) con un computo metrico e una stima di valore dell'immobile; 2) documentazione attestante il pagamento delle rate del mutuo (a carico di Maria Gatto) dal 2011 ad oggi, a dimostrazione della liceità della quota di acquisto; 3) documentazione sulla cointestazione dei buoni postali. Hanno censurato la Corte territoriale per violazione degli artt. 28 e 7 del d.lgs. n. 159/2011 e per carenza o apparente motivazione nel non ritenere tali documenti "prova nuova".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i documenti prodotti non costituiscano "prova nuova" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011: la nozione applicata è quella delle Sezioni Unite (prova nuova = sopravvenuta dopo il procedimento di prevenzione oppure preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; non è nuova la prova deducibile nel corso del procedimento, salvo forza maggiore). La consulenza di parte è stata considerata integrativa e deducibile nel procedimento principale; il pagamento delle rate del mutuo era già noto e valutato; la documentazione sulla cointestazione dei buoni non è stata ritenuta elemento nuovo e, in ogni caso, sulla posizione dei terzi il giudizio di rinvio risulta pendente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28, comma 1
La Corte ha applicato l'interpretazione consolidata (Sez. U) secondo cui "prova nuova" è quella sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; non è prova nuova la documentazione deducibile nel procedimento di prevenzione, salvo forza maggiore
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 1
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla confisca, ma la Corte ha ritenuto che l'assenza di nuova prova renda inidonea la censura: la norma non è stata ritenuta violata alla luce della mancata qualificazione degli atti come "prova nuova"
Massime di principio
- Una "prova nuova" rilevante ai fini della revocazione della misura di prevenzione è solo quella sopravvenuta dopo il procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; non è nuova la prova che poteva essere dedotta nel corso del procedimento principale
- Le consulenze di parte che si limitano a ricalcolare o a rivalutare elementi già esaminati nel procedimento di prevenzione difficilmente saranno considerate "prove nuove"
- Documenti relativi al pagamento di mutui o ad ammortamenti che erano già noti o valorizzati nel giudizio di prevenzione non bastano, da soli, a scardinare il giudizio di illiceità dei redditi impiegati per l'acquisto
- La cointestazione di titoli o conti può essere significativa solo se la relativa documentazione costituisce effettiva novità non deducibile precedentemente; in presenza di atti deducibili prima, la revocazione è improbabile
- Se si invoca la natura di "prova nuova" è necessario dimostrare perché non è stato possibile produrla tempestivamente (forza maggiore o scoperta involontaria) per evitare l'inammissibilità
- I ricorrenti devono valutare il rischio di condanna alle spese e ad eventuali ammende quando il ricorso risulti manifestamente infondato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9192/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9193/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9196/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9197/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9201/2023 del 06/03/2023
- Sentenza penale · 6 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9202/2023 del 06/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →