Sentenza del 03/12/2020 n. 2523 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 171/2020 - ACCERTAMENTO - dichiarazione dei redditi - omessa presentazione - componenti positivi del reddito - movimenti bancari - imputazione a ricavi - presunzione - onere della prova contraria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l'anno 2016 la società ha omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini imposte sui redditi, IRAP e IVA. In sede di verifica sono stati acquisiti movimenti bancari (versamenti e prelevamenti) su più conti: l'Ufficio ha applicato la presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. 600/1973 imputando tali movimenti a componenti positivi di reddito e imponibili IVA non dichiarati. Il ricorrente contestava la riconducibilità di alcuni conti alla società e non ha depositato documentazione probatoria né partecipato effettivamente al contraddittorio per giustificare le movimentazioni.
La decisione
Il tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valido e motivato l'accertamento basato sulle comunicazioni bancarie e sull'art. 32 DPR 600/1973, osservando che la società non ha né presentato le dichiarazioni fiscali né fornito prove analitiche specifiche per dimostrare che i movimenti erano stati già considerati nella determinazione del reddito o erano estranei alla produzione di reddito. Sono state confermate le rettifiche e l'accertamento e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 15.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
I versamenti e i prelevamenti sui conti correnti bancari costituiscono presunzione legale relativa di componenti positivi di reddito o imponibili IVA, salvo prova contraria.
La Corte e la Commissione interpretano l'art. 32 come fonte di una presunzione legale relativa: gli accreditamenti e i prelevamenti bancari possono essere posti a base di rettifiche fiscali se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nel reddito dichiarato o che sono irrilevanti ai fini fiscali. La presunzione inverte in pratica l'onere della prova a carico del contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 38-41
Norme che regolano le modalità di rettifica e accertamento basate su verifiche e dati, utilizzate dall'Amministrazione per ricostruire redditi a seguito di riscontri bancari.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 9103/2001, n. 4589/2009, n. 10036/2011, ord. n. 9731/2014, n. 18081/2010)
Consolidato principio che, quando l'accertamento si fonda su movimenti bancari, l'onere di provare che tali movimentazioni non costituiscono reddito imponibile grava sul contribuente; la prova richiesta deve essere analitica e specifica per ciascun versamento/prelevamento.
Massime di principio
- Versamenti e prelevamenti bancari costituiscono presunzione legale relativa di maggiori ricavi o imponibili IVA: valgono come componenti positivi salvo prova contraria.
- L'onere della prova è invertito: spetta al contribuente fornire prove analitiche e specifiche per ciascuna operazione bancaria per dimostrare l'estraneità al reddito imponibile o che sono già stati considerati nelle dichiarazioni.
- L'assenza di presentazione delle dichiarazioni fiscali rafforza la posizione dell'Amministrazione e rende più difficile superare la presunzione derivante dai movimenti bancari.
- La partecipazione al contraddittorio preventivo e il deposito di documentazione giustificativa (fatture, contratti, note di pagamento, documentazione di terzi che dimostri estraneità) sono fondamentali per il contribuente.
- La presunzione dell'art. 32 è relativa: può essere efficacemente contrastata con prove concrete, ma non richiede all'Amministrazione ulteriori requisiti di gravità, precisione e concordanza come per le presunzioni giudiziali.
- Se i conti sono intestati a terzi, il contribuente deve dimostrare la non riconducibilità delle movimentazioni all'attività aziendale con documentazione puntuale.
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