Cassazione Civile, Ordinanza n. 34524/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda una ex dipendente dell'INPS che aveva chiesto, da un lato, la riliquidazione della pensione integrativa a carico del fondo pensioni integrative dell'ente, includendo nella base di calcolo le voci retributive denominate "anticipazioni mensili incentivo speciale" e "anticipazione mensile compensi incentivanti"; dall'altro, la restituzione della trattenuta operata sull'indennità di buonuscita con causale "rivalsa contributiva ex art. 3, l. n. 297/1982". In primo grado le domande erano state accolte; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'INPS. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina regolamentare e dell'art. 64, comma 3, L. n. 144/1999, sostenendo che le voci retributive non avessero carattere fisso e continuativo e non fossero quindi computabili nella pensione integrativa; (2) violazione della L. n. 70/1975, art. 13, e della L. n. 297/1982, art. 3, sostenendo che la trattenuta contributiva fosse legittima anche per i dipendenti INPS, pur soggetti a indennità di fine servizio e non a TFR, poiché la contribuzione aggiuntiva è posta a carico di tutti gli iscritti all'AGO per finanziare l'aumento delle pensioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non colpisse la ratio della sentenza impugnata, fondata su un accertamento in fatto circa la percezione continuativa e fissa delle voci stipendiali sino al 30 settembre 1999. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando la legittimità della trattenuta ex art. 3 L. n. 297/1982 anche nei confronti dei dipendenti INPS, perché la norma ha natura previdenziale/contributiva e si applica a tutti gli iscritti all'AGO, indipendentemente dal fatto che il rapporto sia soggetto a indennità di fine servizio e non a TFR. La sentenza d'appello è stata dunque cassata limitatamente al capo relativo alla restituzione della c.d. rivalsa contributiva, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando tale domanda. È stata invece lasciata ferma la pronuncia sul resto, compresa la riliquidazione della pensione integrativa. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 64, comma 3, L. n. 144/1999
Conferma, per gli iscritti ai fondi integrativi soppressi dal 1 ottobre 1999, il trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari vigenti, mantenute efficaci per le anzianità maturate fino a tale data.
artt. 5, 21 e 27 Regolamento INPS del 1970
Rilevano per la determinazione della base di calcolo della pensione integrativa, in quanto includono le competenze a carattere fisso e continuativo.
art. 13 d.P.R. 267/1987
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una autonoma elaborazione decisiva nella motivazione finale.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una autonoma elaborazione decisiva nella motivazione finale.
Prevede una contribuzione aggiuntiva sulle quote di trattamento di fine rapporto destinata a finanziare l'aumento delle pensioni AGO; la trattenuta è legittima per tutti gli iscritti all'AGO, anche se soggetti a indennità di fine servizio.
L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13
Disciplina l'indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici, applicabile ai dipendenti INPS in luogo del TFR; la questione del prelievo contributivo va però tenuta distinta dal meccanismo di calcolo dell'indennità di fine servizio.
art. 5 Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza INPS
La base di calcolo della pensione integrativa comprende le competenze fisse e continuative, senza necessità di apposita deliberazione di inclusione.
art. 34 Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza INPS
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo nella ratio finale.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Ai fini della computabilità nella pensione integrativa delle voci retributive previste dal regolamento dell'ente, il carattere di "fissità e continuatività" va accertato in concreto, valorizzando sia le modalità effettive di erogazione sia il tenore della fonte che istituisce l'emolumento.
- La reiterazione della corresponsione per un apprezzabile arco temporale costituisce indice rilevante del carattere fisso e continuativo della voce stipendiale, salvo che la disciplina istitutiva la configuri espressamente come temporanea o legata a eventi o risultati intrinsecamente incerti.
- Per i fondi pensionistici integrativi soppressi dalla L. n. 144/1999 restano applicabili, per le anzianità maturate sino alla soppressione, le regole regolamentari vigenti per il calcolo del trattamento integrativo.
- La trattenuta contributiva ex art. 3 L. n. 297/1982 è legittima anche nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non soggetti al TFR, quando essa sia destinata a finanziare prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria, poiché l'onere contributivo deve essere uniforme per tutti gli iscritti all'AGO.
- La disciplina del trattamento di fine servizio o dell'indennità di anzianità del personale pubblico non coincide con quella del TFR privatistico; tuttavia, ciò non esclude l'applicazione di prelievi contributivi previsti da norme previdenziali generali, se connessi al sistema pensionistico e non al regime di cessazione del rapporto.
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