Cassazione Civile, Sentenza n. 14571/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia del 20 dicembre 2012, che aveva confermato l’accoglimento dell’impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento notificato il 10 ottobre 2005 per l’anno d’imposta 2003. L’avviso contestava ricavi non contabilizzati per Euro 180.288,00 e costi indebitamente detratti per Euro 45.748,00. L’accertamento, fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza del 21 dicembre 2004, aveva ricostruito induttivamente i ricavi stimando i trasporti in base al chilometraggio ricavato dal carburante consumato e applicando le tariffe “a forcella” previste dalla legge; aveva inoltre ritenuto indeducibili acquisti di carburante documentati da fatture anziché da schede carburanti. La Commissione regionale aveva ritenuto le fatture idonee a documentare i costi e aveva condiviso le contestazioni del contribuente circa la duplicazione dei chilometri conteggiati e la mancata considerazione della vetustà degli automezzi. Con l’unico motivo, l’Agenzia denunciava, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, 21, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 1, comma 2, del D.P.R. n. 444 del 1997, sostenendo che fatture prive dei dati identificativi del veicolo e dei chilometri iniziali e finali non potessero equivalere alle schede carburanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non risultava provata la notificazione. Ha ricordato che, se per la tempestività dell’impugnazione è sufficiente la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la prova del perfezionamento della notificazione può essere prodotta anche successivamente, ma entro i termini processuali indicati dalla giurisprudenza richiamata. Nel caso concreto l’Agenzia non aveva depositato la prova: l’avviso di ricevimento non era allegato al ricorso né reperibile altrove, non era indicato nella nota di deposito e non risultava nel sistema informativo della Cassazione. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la censura relativa alle schede carburanti e alla documentazione dei costi. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Norme richiamate
La prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione in pubblica udienza, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio.
La prova del perfezionamento della notificazione del ricorso può essere prodotta dopo l’atto introduttivo, ma non oltre l’inizio della relazione in pubblica udienza o, nel procedimento camerale, non oltre l’adunanza della Corte.
Con il ricorso l’Agenzia deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 2, D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, avendo ritenuto la Commissione tributaria regionale equivalenti alle schede carburante previste dal D.P.R. n. 444 del 1997 fatture passive non contenenti i dati identificativi del veicolo rifornito e i chilometri iniziali e finali percorsi nel periodo di riferimento.
La disposizione è indicata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non ha esaminato tale censura nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile per mancata prova della notificazione.
Massime di principio
- La parte che propone ricorso per cassazione deve fornire prova del perfezionamento della notificazione; la sola consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario rileva per la tempestività dell’impugnazione, ma non dimostra il completamento della notificazione.
- La prova del perfezionamento della notificazione può essere depositata successivamente alla proposizione dell’impugnazione, purché entro il limite processuale dell’inizio della relazione in pubblica udienza o, in camera di consiglio, dell’adunanza della Corte; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
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